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Il Consiglio federale respinge la riapertura delle case da gioco con soli apparecchi automatici di Mendrisio e di Herisau

Su iniziativa del Consigliere agli Stati Filippo Lombardi, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha elaborato un progetto di legge che permetterebbe alle case da gioco con soli apparecchi automatici di Mendrisio e di Herisau, chiuse dal 31 marzo 2000, di riprendere la loro attività. Nel corso della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato la sua presa di posizione su questo disegno di legge, invitando le camere federali a respingerlo.

Quando adottò la nuova legge sulle case da gioco, fu con piena consapevolezza delle conseguenze che il Parlamento rinunciò ad adottare disposizioni transitorie che consentissero agli stabilimenti di Mendrisio e di Herisau di proseguire la loro attività. Non si volevano infatti sfavorire i cantoni che avevano osservato la moratoria sull'autorizzazione di nuovi kursaal promulgata dal Consiglio federale nel 1996. Herisau e Mendrisio non avevano infatti ottenuto l'autorizzazione federale.

Il disegno di legge prevede che i cantoni del Ticino e d'Appenzello esterno possono rilasciare, per un periodo limitato, un'autorizzazione d'esercizio ad entrambe le case da gioco con soli apparecchi automatici in questione. L'autorizzazione cantonale sarebbe valida al più tardi fino alla decisione del Consiglio federale sulle domande di concessione inoltrate per queste ubicazioni. Questa decisione interverrà entro l'autunno prossimo.

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale raccomanda di respingere il progetto di legge per i motivi seguenti: la revisione proposta creerebbe uno statuto speciale per le due da gioco con soli apparecchi automatici di Mendrisio e di Herisau. Esse non sarebbero infatti sottoposte alla sorveglianza della Commissione federale delle case da gioco, segnatamente per quanto concerne gli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e le misure di prevenzione delle conseguenze socialmente nocive del gioco d'azzardo. L'autorizzazione e la sorveglianza di queste case da gioco competerebbero unicamente alle autorità cantonali. Questi stabilimenti sarebbero ampiamente favoriti rispetto alle case da gioco titolari di una concessione provvisoria di tipo B anche sul piano fiscale poiché non dovrebbero pagare la tassa federale sulle case da gioco.

Berna, 16 marzo 2001