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Agevolare la rivendita di abitazioni di vacanza

Il Consiglio federale invia in consultazione le proposte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

La rivendita di abitazioni di vacanza tra stranieri non va più computata nel contingente cantonale. Il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia a inviare in consultazione, su incarico della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, una relativa modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. La consultazione si concluderà il 31 maggio 2001.

L'alienazione a stranieri di abitazioni di vacanza è consentita soltanto entro i limiti fissati da un contingente. L'avamprogetto della Commissione, originato da un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Simon Epiney, si propone di attenuare il rigore di tale disposizione. In futuro, il trasferimento di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel da uno straniero a un altro straniero non sarà più computata nel contingente cantonale. Detto contingente non sarà intaccato neppure in altri due casi:

  • se l'alienazione dell'abitazione in proprietà a uno straniero è determinata da una situazione di emergenza,
  • se uno straniero acquisisce una parte di comproprietà di un'abitazione di vacanza e l'acquisto di un'altra parte di comproprietà della medesima abitazione è già stato computato nel contingente.

Le unità del contingente accantonate grazie a tale allentamento del regime legale possono così essere sfruttate per le alienazioni ad opera di cittadini svizzeri. La procedura di autorizzazione va tuttavia mantenuta anche in caso di rivendita di fondi tra persone all'estero. In tal modo, si garantisce che tutti gli acquirenti stranieri di abitazioni di vacanza adempiano ai criteri legali e si permette l'effettuazione dei necessari controlli.

Berna, 16 marzo 2001

Altre informazioni:

Jürg Schumacher, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 32