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Previdenza professionale / previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) Continuazione dell'assicurazione per le donne che non hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS

Comunicato stampa 21 febbraio 2001

Previdenza professionale / previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)
Continuazione dell'assicurazione per le donne che non hanno raggiunto l'età
ordinaria di pensionamento AVS

La 10a revisione AVS ha introdotto un aumento progressivo dell'età ordinaria
di pensionamento delle donne da 62 a 63 anni dal 1° gennaio 2001 e a 64 anni
dal 1° gennaio 2005. L'armonizzazione dell'età pensionabile delle donne tra
AVS e PP doveva essere realizzata nel quadro della 1a revisione LPP.
Tuttavia, questa revisione non è entrata in vigore secondo il calendario
iniziale, ossia il 1° gennaio 2001, per cui l'età di pensionamento per le
donne nell'AVS e nella PP è diversa. È quindi necessario adottare un
progetto di legge federale urgente per consentire un coordinamento dell'età
ordinaria di pensionamento tra il 1° e il 2° pilastro. Nel suo parere, il
Consiglio federale sostiene il procedimento del Parlamento e auspica che le
Camere ne discutano simultaneamente durante la sessione primaverile. Questo
disegno di legge entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio
2001. Inoltre, al fine di armonizzare l'età pensionabile delle donne tra AVS
e pilastro 3a, il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'Ordinanza
federale sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a
forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

Il ritardo dei lavori della 1a revisione LPP ha creato una situazione
ambigua per le donne che, secondo l'AVS, devono continuare la loro attività
lucrativa fino a 63 anni benché abbiano raggiunto l'età di pensionamento
fissato dalla LPP. Questo ritardo pone anche un problema nel 3° pilastro,
svantaggiando le donne di 62 anni, in particolare quelle ancora attive che
non possono più rimanere assoggettate alla previdenza professionale, né
versare contributi alle forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a).

Soluzione per la previdenza professionale
Per rimediare rapidamente a questa situazione, la Commissione della
sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha quindi
proposto una legge federale urgente che prevede la proroga
dell'assoggettamento alla PP per le donne esercitanti un'attività lucrativa
fino all'età ordinaria di pensionamento AVS. Queste donne vedranno le loro
prestazioni di previdenza migliorate, in quanto beneficeranno di accrediti
di vecchiaia complementari.

Questa legge entrerà in vigore non appena verrà adottata dal Parlamento, e
eccezionalmente, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001. Si intende così
evitare che la copertura assicurativa delle donne della classe 1939 presenti
lacune. Le donne che avessero già percepito una rendita della PP potranno
restituirla e versare i contributi mancanti. Questi dovranno essere versati
anche dai datori di lavoro in modo paritetico.

Soluzione per il pilastro 3a
Per quanto riguarda la previdenza personale vincolata (3° pilastro), l'OPP 3
(Ordinanza federale sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i
contributi a forme di previdenza riconosciute [fondazione bancaria o
istituto d'assicurazione]) deve essere modificata affinché le donne che
continuano ad esercitare un'attività lucrativa possano versare i loro
contributi fino all'età ordinaria di pensionamento AVS. Queste le modifiche
previste:
? i contributi versati al pilastro 3a da una donna esercitante un'attività
lucrativa potranno come finora essere dedotti dalle imposte fino all'età
ordinaria di pensionamento AVS;
? dal punto di vista fiscale, le prestazioni di vecchiaia possono rimanere
depositate presso gli istituti del pilastro 3a fino al momento in cui viene
raggiunta l'età ordinaria di pensionamento AVS;
? la donna di 62 anni alla quale sono state versate prestazioni di vecchiaia
a partire dal 1° gennaio 2001 può chiedere che venga ripristinata la
situazione fiscale anteriore.

La modifica dell'OPP3 entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2001.
 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazioni
Informazioni: tel. 031 / 322 91 86
Erika Schnyder, capo della Sezione diritto e legislazione
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch