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RAPPORTO FINALE DEL GRUPPO DI LAVORO CITTADINANZA (RIASSUNTO)

Il 30 aprile 1999, l’allora consigliere federale Arnold Koller ordinava l’istituzione di un gruppo di lavoro Cittadinanza, incaricato di elaborare, entro la fine del 2000, un rapporto che sondasse i punti da sottoporre a revisione nel settore della cittadinanza e proponesse al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) delle soluzioni possibili.

In un primo tempo il mandato del gruppo di lavoro prevedeva unicamente due obiettivi: in primo luogo l’elaborazione di un nuovo progetto relativo agli agevolamenti per la naturalizzazione dei giovani stranieri integrati della seconda e della terza generazione e, in secondo luogo, l’abbassamento delle tasse di naturalizzazione. In seguito a diversi interventi parlamentari, tale mandato è tuttavia stato gradualmente esteso a temi quali il diritto di ricorso contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione, la semplificazione della procedura in materia di naturalizzazione e l’adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cittadinanza.

Conformemente al suo mandato, il 18 dicembre 2000 il gruppo di lavoro ha sottoposto al DFGP le seguenti proposte:

Agevolamento della naturalizzazione per i giovani stranieri cresciuti in Svizzera

Il gruppo di lavoro propone una modifica della Costituzione federale in virtù della quale la Confederazione ottenga la competenza di prevedere agevolamenti per la naturalizzazione di giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Nel contesto della revisione della legge federale sulla cittadinanza, tali semplificazioni sarebbero da concretizzare essenzialmente nel modo seguente:

  • sono definiti della seconda generazione gli stranieri che hanno frequentato la maggior parte della scuola dell’obbligo in Svizzera;
  • le condizioni generali per la naturalizzazione semplificata vanno circoscritte (integrazione sociale e culturale, conformarsi all’ordine giuridico svizzero, non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera);
  • la durata massima della residenza che il Cantone può esigere per la naturalizzazione semplificata va fissata a tre anni;
  • la domanda deve poter essere depositata entro un lasso di tempo che va da parecchi anni prima a parecchi anni dopo il raggiungimento della maggiore età;
  • i costi legati alla naturalizzazione vanno limitati a una semplice tassa di cancelleria;
  • occorre introdurre un diritto generale di ricorso contro il diniego della naturalizzazione nonché l’obbligo di motivare una tale decisione negativa.

Acquisto della cittadinanza svizzera da parte di persone della terza generazione o di una generazione successiva

Il gruppo di lavoro propone una revisione della Costituzione federale in virtù della quale la Confederazione ottenga la competenza di introdurre la possibilità, per gli stranieri della terza generazione, di acquistare la cittadinanza svizzera per nascita (principio dello "ius soli"). Quale condizione occorre prevedere che il fanciullo sia nato in Svizzera e che almeno un genitore sia straniero della seconda generazione, abbia frequentato la maggior parte della scuola dell’obbligo nel nostro Paese e, alla nascita del figlio, risieda in Svizzera da almeno cinque anni.

Ciò costituisce un’innovazione fondamentale nel diritto svizzero. Il gruppo di lavoro è conscio degli ostacoli di natura politica e giuridica che possono insorgere nell’ulteriore perseguimento di questo punto oggetto di revisione. È stata però riconosciuta l’urgenza di equiparare il diritto svizzero alla regolamentazione della maggior parte degli Stati d’Europa occidentale in materia.

Armonizzazione delle tasse di naturalizzazione

Il gruppo di lavoro propone una revisione della legge sulla cittadinanza in virtù della quale i Cantoni e i Comuni siano autorizzati a prelevare unicamente una tassa volta a coprire le spese della naturalizzazione cantonale e comunale.

Possibilità di ricorrere contro il rifiuto della naturalizzazione da parte del Comune

Il gruppo di lavoro propone una revisione della legge sulla cittadinanza in virtù della quale venga introdotta o una possibilità di ricorrere contro il rifiuto della naturalizzazione per presunta violazione di diritti costituzionali o una possibilità generale di ricorrere contro il rifiuto della naturalizzazione. Entrambe le varianti vanno sottoposte a consultazione.

Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, per l’introduzione di un diritto di ricorso contro le decisioni cantonali e comunali in materia di naturalizzazione, non è necessaria una modifica costituzionale, ma basta una semplice revisione della legge sulla cittadinanza.

Semplificazioni procedurali tra Confederazione, Cantoni e Comuni in materia di naturalizzazione

Il gruppo di lavoro propone che l’autorizzazione federale di naturalizzazione sia sostituita mediante un semplice diritto di opposizione di cui la Confederazione debba fare uso prima della naturalizzazione cantonale definitiva. A tal fine occorre procedere a una modifica costituzionale (stralciare dalla Costituzione federale l’autorizzazione federale di naturalizzazione) e prevedere un nuovo disciplinamento in materia nella legge sulla cittadinanza.

Modifica di ulteriori disposizioni della legge sulla cittadinanza e adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cittadinanza

Il gruppo di lavoro propone inoltre di modificare la legge sulla cittadinanza nei settori seguenti:

  • abbassamento del termine federale di residenza per la naturalizzazione ordinaria da dodici a otto anni;
  • abbassamento del termine federale di residenza per la naturalizzazione ordinaria di rifugiati e apolidi integrati a sei anni;
  • definizione dei termini cantonali e comunali di residenza per la naturalizzazione ordinaria ad un massimo di tre anni;
  • naturalizzazione agevolata per fanciulli apolidi dopo cinque anni di residenza in Svizzera, senza che sia definita un’età minima.

In seguito a queste modifiche di legge, il gruppo di lavoro reputa opportuna l’adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cittadinanza.

Procedura di consultazione

Il gruppo di lavoro raccomanda che le proposte da esso formulate siano sottoposte a consultazione.

Berna, 31 gennaio 2001