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Equiparare la firma digitale alla firma autografa

Il Consiglio federale invia in consultazione due progetti di legge

La firma elettronica va equiparata alla firma autografa. In futuro sarà così possibile concludere contratti anche per via elettronica. Mercoledì, il Consiglio federale ha inviato in consultazione i progetti di legge federale sulla firma elettronica e di legge federale sul commercio elettronico.

Grazie alla firma elettronica, si dispone oggi di un procedimento tecnico col quale è possibile determinare l'origine di un documento elettronico (autenticità) e verificare nel contempo che il documento non abbia subito modifiche (integrità). Secondo il Codice delle obbligazioni, i contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta devono tuttavia essere imperativamente muniti della firma autografa. Poiché le transazioni si svolgono sempre più per via elettronica, il Consiglio federale intende adeguare il diritto all'evoluzione della tecnica. A tal fine, egli ha inviato in consultazione il progetto di legge federale sulla firma elettronica (LFiE). La consultazione si concluderà il 31 marzo 2001.

La LFiE rimpiazzerà l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica, entrata in vigore il 1° maggio 2000. Tale ordinanza ha istituito la base legale necessaria al riconoscimento facoltativo dei prestatori di servizi di certificazione. I servizi di certificazione comprendono la creazione di chiavi private e la gestione di chiavi pubbliche accessibili al pubblico (certificati). La combinazione tra chiave pubblica e privata consente di identificare il mittente di un documento munito di firma elettronica. Può inoltre essere accertato se il documento, dopo essere stato firmato elettronicamente, abbia subito modifiche. Un documento firmato conformemente all'ordinanza sui servii di certificazione elettronica non soddisfa tuttavia le esigenze previste dal Codice delle obbligazioni in materia di forma scritta.

La revisione del Codice delle obbligazioni equipara la firma elettronica alla firma autografa quando la firma elettronica si basa su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto. I contratti per i quali era sinora necessaria la forma scritta potranno così essere perfezionati anche per via elettronica.

Responsabilità: inversione dell'onere della prova

La LFiE disciplina le condizioni di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e la loro responsabilità. Il progetto di legge prevede un'inversione dell'onere probatorio: il titolare di una chiave privata deve provare che la sua chiave è stata utilizzata contro la sua volontà e che non è l'autore di una dichiarazione di volontà recante la sua firma elettronica. Egli deve custodire la chiave in modo tale da impedirne l'utilizzo abusivo da parte di terzi. Qualora venga meno a tale obbligo di diligenza, il titolare della chiave privata risponde dei danni cagionati a terzi che hanno fatto affidamento sul certificato valido.

Base legale dell'e-government

La LFiE si occupa principalmente del commercio elettronico (e-commerce), ma istituisce anche le basi legali per la comunicazione elettronica con le autorità (e-government) in materia di diritto privato, affinché in futuro sia ad esempio possibile comunicare per via elettronica con il registro di commercio. I dettagli saranno disciplinati dal Consiglio federale per via d'ordinanza.

Moderato potenziamento della protezione dei consumatori

Il commercio elettronico fa parte dei cosiddetti negozi a distanza. Il Consiglio federale ritiene che le norme speciali vigenti per i contratti a domicilio vadano applicate anche ai contratti a distanza. Egli propone inoltre – come invocato a più riprese in passato – taluni adeguamenti generali del diritto concernente la protezione dei consumatori e la concorrenza sleale. Il Consiglio federale invia pertanto in consultazione anche un progetto di legge federale sul commercio elettronico. La consultazione si concluderà il 31 maggio 2001.

Mediante una revisione del Codice delle obbligazioni, si propone di estendere ai cosiddetti contratti a distanza il diritto di revoca attualmente vigente per i contratti a domicilio. Chi compie acquisti in Internet deve avere la possibilità di recedere dal contratto entro sette giorni. Altre modifiche a tutela dei consumatori concernono le norme sulla garanzia per difetti: se oggi l'acquirente può, a causa di difetti nella cosa acquistata, annullare il contratto o chiedere il risarcimento del minore valore, in futuro egli potrà anche esigere la riparazione della cosa difettosa. Il termine di prescrizione delle azioni di garanzia è portato a due anni e reso imperativo nei contratti stipulati con consumatori. Modifiche della legge federale contro la concorrenza sleale, infine, contribuiscono alla buona fede nei rapporti d'affari e alla tutela del cliente, assicurando la trasparenza necessaria all'offerta di beni e servizi per via elettronica.

Berna, 17 gennaio 2001

Altre informazioni:

Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 53 57, felix.schoebi@bj.admin.ch