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Adeguamento della legislazione alla nuova Costituzione federale

il 1° febbraio 2001 il Consiglio federale porrà in vigore due leggi federali

Il 1° febbraio 2001, il Consiglio federale porrà in vigore la legge federale concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale e la legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri. Si conclude così la prima fase di adeguamento della legislazione alla nuova Costituzione federale. In una seconda fase, si procederà all'adeguamento di altre leggi federali e all'esecuzione dei mandati legislativi della nuova Costituzione federale.

La nuova Costituzione federale è entrata in vigore il 1° gennaio 2000 e ha reso necessario un adeguamento della legislazione in nove ambiti. Per sette di questi, le modifiche corrispondenti sono entrate in vigore già il 1° gennaio o il 1° marzo 2000. La legge federale concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale e la legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri sono state adottate il 23 giugno 2000 dal Parlamento, a seguito di un esame approfondito. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.

La legge federale concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale armonizza tre leggi di procedura con la nuova Costituzione federale, la quale garantisce, all'articolo 17 capoverso 3, il segreto redazionale. Già dal 1998, il Codice penale prevede, all'articolo 27bis, una norma corrispondente. La sanzione del segreto redazionale nella Costituzione offre ora l'opportunità di armonizzare anche il testo delle leggi di procedura.

Il divieto di accettare onorificenze resta legittimo

L'articolo 12 della vecchia Costituzione federale vietava ai membri delle autorità federali, dei Governi cantonali e del Parlamento nonché a tutti i membri dell'esercito di accettare titoli e insegne cavalleresche da Governi esteri. Tale disposizione vietava inoltre ai dipendenti di Confederazione e Cantoni di accettare liberalità da autorità estere. Nel corso delle deliberazioni inerenti alla nuova Costituzione federale, l'Assemblea federale aveva deciso di stralciare tale divieto dalla Costituzione, per inserirlo nella legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri. Il divieto per gli agenti pubblici di esercitare una funzione ufficiale a favore di uno Stato estero e di accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere permane legittimo: esso ha un effetto preventivo, corrisponde ai valori democratici fondamentali della Svizzera, in cui titoli e insegne cavalleresche non fanno parte della tradizione, previene gli abusi e la dipendenza degli agenti pubblici nei confronti di autorità estere.

Berna, 11 dicembre 2000

Altre informazioni:

Aldo Lombardi, Ufficio federale di giustizia, tel. (031) 322 41 84, aldo.lombardi@bj.admin.ch