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Correzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo: modifica dell'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità e per i superstiti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e della previdenza professionale obbligatoria

Comunicato stampa 11 dicembre 2000

Correzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo:
modifica dell'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità e per i
superstiti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e della
previdenza professionale obbligatoria

In seguito alla recente correzione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per i mesi da giugno a ottobre 2000 gli adeguamenti al rincaro per
l'1.1.2001 delle rendite d'invalidità e per i superstiti dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e della previdenza professionale
obbligatoria, che erano già stati decisi, devono essere modificati. Il
Consiglio federale ha quindi fissato al 2,7% invece che al 3,5% l'indennità
di rincaro per le rendite d'invalidità e per i superstiti dell'assicurazione
contro gli infortuni. Allo stesso tempo l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha corretto l'adeguamento delle rendite d'invalidità e
per i superstiti della previdenza professionale obbligatoria. L'adeguamento
del 2,5% per l'1.1.2001 delle rendite AVS e AI all'evoluzione dei salari e
dei prezzi secondo l'indice misto non deve essere modificato. Il Consiglio
federale  ha preso in considerazione l'evoluzione dei prezzi in settembre
sulla base di un rincaro estrapolato per il mese di dicembre, che si
avvicina molto al valore previsto.

Assicurazione contro gli infortuni:
adeguamento al rincaro del 2,7% invece del 3,5%
L'8 novembre 2000 il Consiglio federale aveva deciso di accordare, per il 1°
gennaio 2001, un'indennità generale di rincaro del 3,5% sulle rendite
attuali ai beneficiari di rendite d'invalidità e per i superstiti
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Conformemente alle
prescrizioni legali questa decisione si basava sull'indice nazionale dei
prezzi al consumo calcolato dall'Ufficio federale di statistica (UST) per il
mese di settembre.

L'UST ha ora rivisto gli indici per i mesi compresi tra giugno e ottobre
2000 in base alla riponderazione dei prezzi del petrolio e dell'elettricità.
In seguito alla modifica dell'indice dei prezzi con stato al mese di
settembre 2000 l'indennità di rincaro per le rendite dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni prevista a partire dal 1° gennaio 2001 ha
dovuto essere ricalcolata. Essa ammonta ora al 2,7% della rendita attuale.
Alle rendite versate per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999 - quindi
dopo l'ultimo adeguamento al rincaro -, si applica una particolare tabella
di calcolo.

Correzione anche per le rendite d'invalidità e per i superstiti della LPP
L'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità e per i superstiti
(cosiddette rendite a rischio) della previdenza professionale obbligatoria è
fissato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Anche in
questo caso l'UFAS deve basarsi sull'indice nazionale dei prezzi al consumo
del mese di settembre. Ne consegue quindi anche una correzione
dell'adeguamento al rincaro per le rendite a rischio, adeguamento che era
già stato deciso il 23 ottobre 2000.

Le rendite d'invalidità e per i superstiti della previdenza professionale
obbligatoria vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi per la prima volta
dopo tre anni ed in base al rincaro calcolato su un periodo di tre anni. Le
rendite assegnate precedentemente seguono il ritmo di adeguamento dell'AVS,
vengono quindi adeguate di regola ogni due anni. In generale se l'importo
della rendita supera il minimo legale prescritto, la compensazione del
rincaro non è obbligatoria qualora la rendita totale sia più elevata della
rendita LPP adeguata all'evoluzione dei prezzi. Dopo correzione per il 1°
gennaio 2001 risultano le seguenti indennità di rincaro:

Anno della prima rendita Ultimo adeguamento Adeguamento per l'1.1.2001

1998-2000
1997
1996
1985 - 1995 - -
- -
1.1.2000
1.1.1999 - - (il primo adeguamento avviene solo dopo 3 anni)
2,7% (3,6%) (primo adeguamento)
1,4% (2,3%)
2,7% (3,5%)

In grassetto: tasso di adeguamento dopo correzione
tra parentesi: tasso di adeguamento fissato a fine ottobre

Per gli istituti di previdenza o le compagnie d'assicurazione che hanno già
preparato l'adeguamento delle rendite a rischio della previdenza
professionale per il 1° gennaio 2001 e che per motivi di ordine tecnico non
possono applicare i tassi di adeguamento corretti, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, in occasione del prossimo adeguamento al rincaro,
calcolerà  come compensazione tassi di adeguamento ridotti.

  DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
  Servizio stampa e informazione

Informazioni: assicurazione tel. 031 / 322 90 87
 contro gli infortuni: Peter Schlegel, caposezione
  Sezione assicurazione infortuni e
  prevenzione infortuni
  Ufficio federale delle assicurazioni sociali

 previdenza tel. 031 / 322 92 32
 professionale: Bernd Herzog, caposezione
  Sezione matematica previdenza professionale
  Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato: ordinanza riguardante l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni

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all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch