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Assicurazione malattia per richiedenti l'asilo – modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Il Consiglio federale ha deciso lunedì, come soluzione transitoria, la modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo.

Il 1° ottobre 1999, con l'entrata in vigore dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, è stato introdotto il rimborso (di principio) forfettario, da parte della Confederazione ai Cantoni, dei costi per le necessarie cure mediche a favore dei richiedenti l'asilo. Inoltre, i Cantoni sono ora tenuti a limitare la scelta dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni per questa cerchia di persone. Attualmente i Cantoni non possono effettuare tale limitazione, poiché le casse malati hanno disdetto i contratti quadro. Senza questa restrizione vi è tuttavia il rischio di un drastico aumento dei costi della salute.

Per tale motivo sono necessari ulteriori incentivi, che forniscano ai Cantoni il margine di manovra finanziario di cui hanno bisogno per concludere nuovi contratti quadro o adottare altre misure amministrative destinate a limitare l'accesso.

Il 1° gennaio 2001 sarà modificato nel diritto sull'assicurazione malattia il campo di validità del grado medio dei premi (19-25) il che implica un adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo e una relativa modifica del conteggio delle somme forfettarie sanitarie. La Confederazione continuerà a rimborsare ai Cantoni che hanno limitano la scelta dell'assicuratore e dei fornitori di prestazioni giusta l'articolo 26 capoverso 4 OAsi 2 il premio medio per adulti a tutte le persone a partire dai 19 anni d'età. Sarà parimenti versata la somma forfettaria giornaliera per i costi sanitari per tutti i giorni del mese in cui ha inizio o fine l'assicurazione malattia.

Agli altri Cantoni la Confederazione rimborsa (come sinora) una somma forfettaria giornaliera dal giorno della presentazione della domanda sino, al massimo, al giorno in cui diviene esecutivo l'allontanamento oppure vi è diritto a un permesso di dimora. Inoltre, a detti Cantoni la somma forfettaria è pagata ora in base alla graduatoria usuale dei tre premi dell'assicurazione contro le malattie per minorenni (0-18), giovani adulti (19-25) e maggiorenni (25+).

La Confederazione intende, con questa modifica sotto forma di soluzione transitoria, versare ai Cantoni un contributo maggiore ai premi delle casse malati onde fornire loro un margine di manovra più ampio. Si prevede che i nuovi incentivi introdotti dalla limitazione dell'accesso ai fornitori di prestazioni pongano un freno a medio termine alle spese sanitarie causate dai richiedenti l'asilo.

La presente modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo è una soluzione transitoria. Una soluzione definitiva dovrà essere trovata il più presto possibile nel quadro della revisione della LAMal.

Berna, 4 dicembre 2000

 

Altre informazioni:

Irène Bandli, Finanze e affari sociali UFR, tel. 031 323 43 46

Peter Gysling, Servizio d'informazione UFR, 031 325 93 50

Brigitte Hauser-Süess, Servizio d'informazione UFR, 031 325 99 58

Dominique Boillat, Servizio d'informazione UFR, 031 325 98 80