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Adeguamento dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità

Comunicato stampa      4 dicembre 2000

Adeguamento dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità: maggior efficacia
nell'integrazione degli invalidi nel mercato del lavoro / esperimenti pilota
per uniformare gli accertamenti medici

Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sull'assicurazione
invalidità (OAI). In futuro sarà possibile utilizzare sussidi per le spese
d'esercizio dell'AI per sostenere posti di lavoro occupati da invalidi nei
laboratori protettiche sono trasferiti nell'economia privata. La seconda
novità riguarda la realizzazione di esperimenti pilota in relazione agli
accertamenti medici degli uffici AI. Creando le basi legali necessarie sarà
possibile sperimentare la riorganizzazione e la regionalizzazione dei
servizi medici degli uffici AI. Le modifiche d'ordinanza entreranno in
vigore il 1° gennaio 2001.

Le nuove disposizioni d'ordinanza costituiscono la base per il finanziamento
di posti di lavoro protetti nell'ambito dell'economia privata. In questo
modo si vuole dare un ulteriore stimolo affinché gli invalidi possano essere
integrati meglio e con maggior efficacia nel mercato del lavoro in generale.
I laboratori devono essere incoraggiati a sfruttare al meglio gli strumenti
già esistenti per l'integrazione professionale di persone invalide.

Sussidi per le spese d'esercizio a favore di posti di lavoro occupati da
invalidi al di fuori dei laboratori
L'azienda che occuperà collaboratori invalidi stipulerà un contratto con il
laboratorio in cui verrano definite le prestazioni che la persona invalida
dovrà fornire e l'indennità corrispondente (salario a rendimento). L'azienda
assegnerà tale indennità ai laboratori protetti che dal canto loro si
impegneranno nella misura del possibile a mettere a disposizione il
personale e a fornire ai collaboratori invalidi una (post)assistenza sul
posto di lavoro di durata indeterminata.
La persona invalida occupata esternamente avrà quale datore di lavoro il
laboratorio e concluderà con quest'ultimo un contratto di lavoro basato sul
diritto privato. Per l'organizzazione dei posti di lavoro esterni e per
l'assistenza al lavoratore invalido sul posto di lavoro l'AI accorderà
sussidi per le spese d'esercizio. Tali sussidi hanno un limite massimo e non
possono superare la media di quelli accordati negli stessi laboratori per i
posti interni. Non verranno accordati invece sussidi per la costruzione e
per le attrezzature.

Esperimenti pilota nell'ambito degli accertamenti medici
Gli uffici AI dispongono attualmente di medici ingaggiati su base
contrattuale. Essi si occupano dell'aspetto medico inerente l'esame di
richieste di prestazioni. Agli uffici AI è espressamente vietato procedere
ad accertamenti medici su assicurati. Essi si basano esclusivamente su
rapporti medici basati su accertamenti svolti esternamente.
Per quanto riguarda le prestazioni fornite dall'assicurazione diventa sempre
più importante analizzare in modo approfondito le condizioni di diritto. Di
conseguenza occorre urgentemente riorganizzare i servizi medici degli uffici
AI e ampliarne le competenze. Nell'ambito della procedura di consultazione
sulla 4a revisione AI il Consiglio federale ha proposto di creare servizi
medici strutturati a livello regionale che fossero sottomessi direttamente
alla sorveglianza specializzata dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS). Questa misura dovrà permettere di valutare rapidamente le
richieste di prestazioni, migliorando la qualità e assicurando a livello
svizzero un trattamento più uniforme possibile. Prima di mettere in atto una
ristrutturazione sarà necessario analizzare più da vicino l'organizzazione e
il funzionamento di questi servizi e a questo scopo si prevedono progetti
pilota ai quali diversi uffici AI partecipano volontariamente.
Contrariamente alle attuali disposizioni applicate agli uffici AI, il
personale medico che collaborerà nel quadro degli esperimenti pilota
dell'UFAS potrà disporre delle competenze necessarie per effettuare
accertamenti medici su assicurati. Questi progetti avranno una durata limite
di tre anni.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO     Servizio stampa e informazione

Informazioni:     Tel. 031 323 56 22
Adelaide Bigovic, Divisione assicurazione invalidità,
Ufficio federale delle
assicurazioni sociali

Allegato:
- Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
- Spiegazioni

 I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch