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Nuova disposizione concernente il genocidio inserita nel CP

Entra in vigore per la Svizzera la Convenzione contro il genocidio.

Il 15 dicembre il Codice penale svizzero (CP) verrà completato con una nuova disposizione concernente il genocidio, rendendolo di esclusiva competenza della giurisdizione civile federale. Con questa revisione del Codice penale il Consiglio federale mette la Svizzera in condizione di poter adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione contro il genocidio.

Il 6 dicembre 2000 – tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale dell'ONU – entrerà in vigore per la Svizzera la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. La Convenzione contro il genocidio, a cui aderiscono 132 Stati, è uno dei trattati internazionali più accettati. Inoltre da tempo la comunità internazionale degli Stati riconosce al divieto di genocidio un valore consuetudinario di diritto internazionale. L'adesione alla Convenzione richiede tuttavia l'emanazione di una pertinente disposizione penale che vieti il genocidio. Il 24 marzo 2000 il Parlamento ha adottato all'unanimità tale nuova disposizione in base alla quale vanno puniti determinati gravi atti se sono stati commessi nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico.

L'entrata in vigore della fattispecie del genocidio riveste pure particolare rilevanza nell'ottica dello statuto della futura Corte penale internazionale. Anche il cosiddetto "Statuto di Roma" – adottato nel luglio del 1998 a Roma – reprime il genocidio. La Svizzera prevede di ratificare prossimamente tale Statuto. Il 15 novembre 2000 il Consiglio federale ha trasmesso all'attenzione del Parlamento il relativo messaggio.

Giurisdizione federale

La nuova disposizione conferisce alla giurisdizione federale la competenza in materia di genocidio. Il legislatore sottolinea in tal modo l'importanza che attribuisce al perseguimento e alla repressione del genocidio. La delega del perseguimento penale all'autorità federale si giustifica segnatamente anche perché nel caso del genocidio si tratta, di regola, di reati commessi all'estero e dunque non è dato alcun punto di riferimento diretto in un Cantone.

Soluzione transitoria

Altre parti del progetto concernente il genocidio adottato dal Parlamento il 24 marzo 2000, in base alle quali l'autorità civile è competente per il perseguimento e la repressione del genocidio, potranno essere poste in vigore dal Consiglio federale soltanto dopo che le autorità federali preposte al perseguimento penale saranno state potenziate. Un siffatto ampliamento è reso necessario dal cosiddetto progetto efficienza licenziato dal Parlamento alla fine del 1999: grazie a tale progetto la Confederazione ottiene nuove competenze nell'ambito del perseguimento penale nei casi della criminalità organizzata, del riciclaggio di denaro e delle gravi forme di criminalità economica. Le strutture necessarie a tale scopo saranno a disposizione soltanto a partire dal 2002. Conseguentemente nella fase di transizione le procedure per genocidio saranno portate avanti conformemente al diritto vigente: se oltre al genocidio sono stati commessi anche crimini di guerra, il Consiglio federale può trasmettere siffatti reati punibili a un tribunale militare per il giudizio. Se occorre giudicare unicamente un genocidio, saranno competenti le autorità civili. In tale caso le autorità federali possono condurre la procedura penale autonomamente oppure trasmetterla alle autorità cantonali.

Tale soluzione transitoria garantisce che la Svizzera possa adempiere gli obblighi giuridici internazionali derivanti dall'adesione alla Convenzione contro il genocidio.

Berna, 27 novembre 2000

 

Altre informazioni:

Peter Müller, Vicedirettore, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 33