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Limitazione della possibilità di riscattare anni d'assicurazione nella previdenza professionale

Comunicato stampa      27 novembre 2000

Limitazione della possibilità di riscattare anni d'assicurazione nella
previdenza professionale

Il Consiglio federale ha emanato nuove disposizioni d'applicazione per
limitare la possibilità di riscattare anni d'assicurazione nell'ambito della
previdenza professionale. Le nuove disposizioni dell'Ordinanza sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, che
entreranno in vigore il 1° gennaio 2001, concretizzano nel secondo pilastro
quanto deciso dal Parlamento nel quadro del programma di stabilizzazione
1998 in merito alla limitazione del riscatto di anni d'assicurazione.

Secondo quanto deciso dal Parlamento, il 1° gennaio 2001 entrerà in vigore
l'art. 79a della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) che
limita la possibilità di riscattare anni d'assicurazione nella cassa
pensioni. Il Consiglio federale ha emanato le modifiche necessarie
nell'ambito dell'Ordinanza sulla previdenza professoniale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (LPP 2) e dell'Ordinanza sul libero passaggio
(OLP) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2001.

Finora, a seconda del regolamento della cassa pensioni, era possibile
riscattare gli anni di contributi mancanti fino all'età minima di entrata
prescritta dalla LPP, ossia 18 anni. Con l'entrata in vigore del nuovo
articolo 79a LPP e delle nuove disposizioni d'ordinanza la situazione
cambierà. Infatti, per quanto riguarda le prestazioni regolamentari, si
potrà riscattare al massimo fino all'importo limite superiore della LPP
(attualmente 72'360 franchi, a partire dal 2001 74'160 franchi),
moltiplicato per il numero di anni dall'entrata nell'istituto di previdenza
fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal
regolamento. Il riscatto è limitato sia in caso di nuova entrata
nell'istituto di previdenza sia nel caso di cambiamento di cassa pensioni.
Nella fattispecie viene fatta in particolare la seguente eccezione: se in
caso di divorzio l'avere di vecchiaia accumulato durante il matrimonio viene
ripartito, il successivo riacquisto da parte dell'ex coniuge soggetto
all'obbligo delle prestazioni non sottostà alla limitazione.

Stop alle evasioni fiscali
Limitando la possibilità di riscattare anni d'assicurazione si vogliono
evitare le evasioni fiscali con i mezzi del secondo pilastro: non deve più
essere possibile, specialmente per le persone in età avanzata, utilizzare la
previdenza professionale prevalentemente come strumento che permetta
investimenti di capitali privilegiati. Inoltre a partire dall'anno prossimo,
ogni qual volta si cambierà istituto di previdenza, il capitale accumulato
presso un istituto di libero passaggio (fondazione bancaria o assicurazione)
dovrà essere trasferito sul conto del nuovo istituto per mantenere la la
previdenza. Gli assicurati hanno l'obbligo d'annuncio sia nei confronti
dell'istituto di libero passaggio sia nei confronti della nuova cassa
pensioni. Le modifiche si basano sul programma di stabilizzazione delle
finanze federali deciso dal Parlamento nel 1998 (revisione parziale della
legge su libero passaggio in vigore a partire dal 1° gennaio 2001).

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO
       Servizio stampa e informazione

Informazioni:     Tel.031 322 90 36
       Daniel Stufetti, capodivisione
       previdenza professionale
       Ufficio federale delle assicurazioni
       sociali

Allegati:
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità
(OPP 2)

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all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch