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Il Parlamento può nominare giudici supplementari

Il Consiglio federale mette in vigore con effetto al 1° gennaio 2001 la modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria

Il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° gennaio 2001 la modifica della legge del 23 giugno 2000 sull'organizzazione federale che prevede uno sgravio del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni.

Grazie alla revisione parziale della legge sull'organizzazione giudiziaria, il Parlamento ottiene la possibilità di nominare due giudici federali supplementari nonché due supplenti presso il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Il TFA può quindi essere composto di undici giudici federali e di undici supplenti invece dei nove giudici federali e supplenti previsti finora. Altre modifiche riguardano il ricorso per cassazione in materia penale che va inoltrato ora direttamente al Tribunale federale e non più ai tribunali cantonali nonché la responsabilità dello Stato.

Nei casi di pretese controverse concernenti la responsabilità dello Stato, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) o un'organizzazione all'esterno dell'Amministrazione federale cui sono affidati compiti di diritto pubblico emana una decisione. Finora dette decisioni potevano essere impugnate direttamente con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale. Ora, una Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato fungerà da organo ricorsuale di prima istanza anteposto al Tribunale federale. Le decisioni di tale Commissione di ricorso sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale. Dal punto di vista amministrativo, la nuova Commissione di ricorso dipende dal DFF.

Berna, 22 novembre 2000

Altre informazioni:

Marino Leber, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/ 322 41 30