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TTPCP, limite di peso a 34 t e contingenti per veicoli da 40t a partire dal 1° gennaio 2001

COMUNICATO STAMPA

TTPCP, limite di peso a 34 t e contingenti per veicoli da 40t a partire dal
1° gennaio 2001

A partire dal 1° gennaio 2001 i camion svizzeri e stranieri che circolano
sulla rete stradale elvetica dovranno pagare una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni (TTPCP). Al contempo, l'attuale limite di peso
di 28 tonnellate passerà a 34 tonnellate. Inoltre, verranno introdotti i
contingenti per veicoli da 40 t e per veicoli vuoti o con carichi leggeri
previsti nell'accordo sui trasporti terrestri. Migliorerà così la
disponibilità da parte dell'UE e della Svizzera ad accettare la TTPCP. Il
Consiglio federale ha approvato diverse ordinanze relative all'applicazione
dell'accordo sui trasporti terrestri.

Nell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni (TTPCP) il Consiglio federale ha fissato l'
entrata in vigore della TTPCP per il 1° gennaio 2001. Alla luce dello stadio
attuale dei lavori, ciò non pone alcun problema dal punto di vista della
tecnica, dell'esercizio e dell'organizzazione.

Ordinanze relative all'accordo sui trasporti terrestri

Il Consiglio federale ha approvato le ordinanze relative all'accordo sui
trasporti terrestri e ne ha fissato l'entrata in vigore per il 1° gennaio
2001. Le ordinanze disciplinano i contingenti per i viaggi di veicoli da 40
t e di veicoli vuoti o con carichi leggeri, l'applicazione tecnica del
limite di peso a 34 t nonché le esigenze minime per l'accesso alle
professioni di trasportatore su strada.

Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli

In virtù dell'accordo sui trasporti terrestri, l'UE e la Svizzera hanno a
disposizione per il 2001 e il 2002 un totale di 300'000 autorizzazioni
ciascuna, mentre per il 2003 e il 2004 il contingente annuo ammonta a
400'000 autorizzazioni. Per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri
sono previste quest'anno 220'000 autorizzazioni per i trasportatori dell'UE
e 22'000 per i trasportatori svizzeri.

Ripartizione dei contingenti

Le autorizzazioni per veicoli di 40 t che spettano ai trasportatori svizzeri
saranno rilasciate per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.
Alla Confederazione compete il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti
di transito e per i trasporti d'esportazione/d'importazione. I Cantoni
invece rilasceranno le autorizzazioni per il trasporto interno. Le
autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri sono di
esclusiva competenza della Confederazione. Poiché la validità dell'ordinanza
è di soli quattro anni, il dispendio amministrativo è stato ridotto nel
limite del possibile.

Campo d'applicazione dei contingenti per il trasporto interno

Nel traffico interno sarebbe troppo molto dispendioso controllare che un
trasportatore viaggi con un'autorizzazione una sola volta tra un punto A e
un punto B e non più volte. Per quanto riguarda i contingenti nel traffico
di transito e nel traffico d'importazione ed esportazione il controllo si
rivela molto più semplice, poiché si tratta di viaggi unici (contingenti di
transito) o di viaggi di andata e ritorno (importazione/esportazione). Va
inoltre rilevato che gli autotrasportatori devono comunicare l'itinerario
scelto parallelamente all'inoltro della richiesta d'autorizzazione. Per
questo motivo è stata introdotta nel traffico interno una carta giornaliera,
che permette più viaggi in un determinato giorno. Una carta giornaliera
corrisponde a tre autorizzazioni. Ciò significa per le imprese di trasporto
la massima flessibilità e per la Confederazione e i Cantoni la gestione
facile delle autorizzazioni. Questo sistema non comporta inoltre né un
aumento dei contingenti, né un aumento dei viaggi di veicoli di 40 t nel
traffico interno.

Contingenti svizzeri per veicoli di 40 t: vincolo strada-ferrovia

In virtù della legge sul trasferimento del traffico il Consiglio federale
può subordinare i contingenti rilasciati dalla Confederazione all'impiego
del vettore ferrovia. Ricerche condotte dalla Confederazione, dalle ferrovie
e da diversi esperti hanno evidenziato che tale disposizione non
permetterebbe di raggiungere l'effetto di trasferimento auspicato. Inoltre,
si verificherebbe una distorsione della concorrenza. Le piccole imprese di
trasporto o quelle che operano in regioni isolate o periferiche sarebbero
svantaggiate. Per questi motivi si è rinunciato a tale disposizione.

Tassa per i contingenti nazionali e esteri

L'importo della tassa applicata ai contingenti per veicoli di 40 t è
superiore a quello della tassa applicata ai viaggi di veicoli di 34 t. La
tassa è riscossa in due tempi. Le "prime" 34 t sono tassate in base alla
"normale" TTPCP. Per le tonnellate successive - e fino a 40 t - si applica
una tassa media supplementare (TMS) per ogni autorizzazione o carta
giornaliera. L'importo si basa sui valori medi relativi al peso, ai
chilometri percorsi e alla categoria di emissione del veicolo. L'ammontare
per il 2001/2002 è stato fissato a 25 franchi, per il 2003/4 a 55 franchi.
Questa procedura a due fasi è stata scelta perché il sistema di rilevamento
per viaggi singoli non può essere trasposto ai veicoli di 40 t.

La tassa applicata ai contingenti per i veicoli vuoti e con carico leggero è
forfettaria e ammonta per il 2001 a franchi 50, per il 2002 a franchi 60,
per il 2003 a franchi 70, per il 2004 a franchi 80.

Accesso alla professione di trasportatore su strada

Gli autotrasportatori svizzeri dovranno essere titolari di un documento
conforme UE, che attesta l'abilitazione alla professione di trasportatore su
strada. Le relative premesse sono state concretizzate nell'ordinanza sull'
accesso alla professione di trasportatore su stada.

Limite di peso di 34 tonnellate

Il peso massimo autorizzato è stato portato a 34 t. Si procederà pertanto al
relativo adeguamento dell' ordinanza sulle norme della circolazione stradale
(ONC) e dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli
stradali (OETV).

Berna, 1° novembre 2000

DATEC, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
della comunicazione
DFF Dipartimento federale delle finanze
Servizio stampa

Informazioni:

- Sulla TTPCP: sig. Hugo Geiger, Vicedirettore, Direzione generale delle
dogane, Tel. 031 322 67 52

- Sull'applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri: Ufficio federale
dei trasporti, Comunicazione, 031 322 36 43

Allegati: Grafico e testi delle ordinanze