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Revisione totale della legge sulla Banca nazionale: il Consiglio federale ha approvato il messaggio e la legge

COMUNICATO STAMPA

Revisione totale della legge sulla Banca nazionale:
il Consiglio federale ha approvato il messaggio e la legge

In data odierna il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali
il messaggio concernente una revisione totale della legge sulla Banca
nazionale (LBN). In sostanza, nella nuova LBN vengono concretizzati
l'indipendenza e il mandato costituzionale della Banca nazionale e viene
introdotto un obbligo di rendiconto della Banca nazionale svizzera (BNS)
a completamento della sua indipendenza. Inoltre, la cerchia d'affari e
gli strumenti sovrani della BNS vengono adeguati alle esigenze attuali.
Per quanto riguarda gli utili della Banca nazionale, la riveduta LBN
riprende la regola per la ripartizione degli utili (1/3 alla
Confederazione, 2/3 ai Cantoni) già ancorata nella Costituzione. Nel
contempo viene concretizzata la determinazione dell'utile. Infine, la
struttura organizzativa della BNS viene snellita.
Molte disposizioni della vigente LBN, che risale al 1953, non sono più
attuali. Inoltre, l'aggiornamento della Costituzione federale (art. 99
Cost. concernente la politica monetaria) rende necessari adeguamenti a
livello legislativo. Nel gennaio 2002, il Consiglio federale ha fissato
le linee direttrici per una revisione totale della LBN. Il progetto di
revisione approvato in data odierna contiene i seguenti punti chiave:
Un mandato della Banca nazionale equilibrato:
Il mandato della Banca nazionale deve essere formulato nel modo
seguente: "La Banca nazionale svolge la politica monetaria
nell'interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità del
livello dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione
congiunturale" Con l'accentuazione del concetto di stabilità del livello
dei prezzi, si tiene conto del fatto che l'inflazione e la deflazione
sono in linea di principio fenomeni monetari e che la stabilità del
livello dei prezzi è una condizione importante per una crescita duratura
dell'economia. La politica monetaria ha pure effetti reali sull'economia
per lo meno a breve termine. Con l'obbligo di tener conto della
congiuntura, il mandato costituzionale conferisce alla Banca nazionale
la corresponsabilità dello sviluppo dell'economia reale. Indipendenza e
obbligo di rendiconto:
L'indipendenza che la Costituzione garantisce alla BNS viene
concretizzata a livello legislativo attraverso il divieto posto alla
Banca nazionale di accettare istruzioni da terzi nello svolgimento dei
suoi compiti. Quale pendant all'indipendenza della Banca nazionale la
legge obbliga ora espressamente la BNS a presentare un regolare
rendiconto nei confronti di Consiglio federale, Parlamento (durante le
sedute di Commissione) e pubblico.
Flessibilizzazione della cerchia d'affari della Banca nazionale:
L'attuale enumerazione delle operazioni che la BNS può effettuare non
risponde più alle esigenze dello sviluppo dei mercati finanziari. Per
questo motivo, la nuova cerchia d'affari si orienta ai singoli compiti
della Banca nazionale e definisce le operazioni attraverso le esigenze
in materia di liquidità, rischi e rendimenti, che tali operazioni devono
soddisfare.
Ammodernamento delle competenze di politica monetaria:
I controlli delle emissioni e della circolazione dei capitali che da
tempo non vengono più effettuati e che sono peraltro insufficienti per
gli attuali mercati finanziari nonché le disposizioni in materia di
riserve minime orientate a un controllo attivo della massa monetaria
nella vigente LBN vengono soppressi. Nel contempo, le disposizioni sulla
liquidità di cassa delle banche, contenute attualmente nella legge sulle
banche (LBCR) e volte a garantire una domanda costante di moneta,
vengono trasferite nella LBN in forma leggermente adeguata e le norme
della LBCR relative alla liquidità totale vengono rivedute. La nuova LBN
conferisce alla BNS anche una base legale unificata per l'allestimento
di statistiche sui mercati finanziari. Infine, alla BNS viene trasferita
la competenza in merito alla sorveglianza dei sistemi di pagamento e dei
sistemi di gestione dei valori mobiliari.
Determinazione / ripartizione dell'utile:
La Banca nazionale deve poter determinare in modo autonomo il volume
delle riserve monetarie necessarie per la conduzione della politica
monetaria. A tal fine, essa si deve orientare allo sviluppo
dell'economia svizzera. Il consiglio della BNS approva inoltre
l'ammontare degli accantonamenti su richiesta della direzione generale.
Viene mantenuta la regolamentazione attuale in materia di distribuzione
degli utili. La distribuzione degli utili alla Confederazione e ai
Cantoni è consolidata mediante una convenzione stipulata tra il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS. A tale riguardo, i
Cantoni vengono informati in anticipo.
Creazione della struttura organizzativa:
Attualmente la Banca nazionale è composta da sette organi: assemblea
generale degli azionisti, consiglio della banca, comitato della banca,
comitati locali, commissione di revisione, direzione generale e
direzioni locali. In futuro bisognerà rinunciare a tre organi, ossia al
comitato della banca, ai comitati locali e alle direzioni locali.
Inoltre, il consiglio della banca sarà ridotto dagli attuali 40 membri a
11. Le sue competenze saranno però rafforzate.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizo della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Marianne Widmer, Amm federale delle finanze, tel. 031 322 54 31
Werner Abegg, Comunicazione BNS, tel. 01 631 32 76

 Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nel
nostro sito internet: www.efd.admin.ch.

26.6.2002