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Nessuna riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per il settore dei tassì

COMUNICATO STAMPA

Intervento parlamentare

Nessuna riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per il
settore dei tassì

Secondo il Consiglio federale non v'è alcun motivo di ridurre l'aliquota
IVA attualmente in vigore (7,6 %) per il settore dei tassì. Esso ritiene
inoltre che a dover dichiarare e dedurre come cifra d'affari il prezzo
complessivo di una corsa non debba essere il conducente di tassì assunto
ma, come tuttora, l'impresa contribuente nei confronti
dell'Amministrazione federale delle finanze. Il Consiglio federale
propone quindi di respingere la mozione del consigliere nazionale Jean
Spielmann (PdL/GE).

Nella sua mozione il consigliere nazionale Spielmann chiedeva da un lato
di applicare un'aliquota IVA ridotta per il settore dei tassì e
dall'altro di trattare i conducenti di tassì come lavoratori
indipendenti e riscuotere l'IVA sulle controprestazioni realizzate
invece che sul salario.

Nella sua risposta di ieri il Consiglio federale chiarisce che
soggiacciono all'IVA tutte le forniture di beni e tutte le prestazioni
di servizi, eseguite da un'impresa a titolo oneroso sul territorio
svizzero. Chi esercita un'attività imponibile in modo indipendente
diventa un contribuente IVA a partire da una cifra d'affari annua
superiore a 750'000 franchi. Se un tassista è assunto come conducente,
il pagamento dell'IVA non spetta a lui bensì all'azienda. Quest'ultima,
nei confronti dell'Amministrazione delle finanze, è tenuta a dichiarare
e a detrarre il prezzo complessivo di una corsa come cifra d'affari.
Anche l'imposta precedente può essere fatta valere sul prezzo
complessivo e non solo su una parte della controprestazione. Secondo il
Consiglio federale, dunque, per l'assoggettamento all'IVA non ha alcuna
importanza il genere di condizioni d'impiego dei singoli conducenti
all'interno dell'impresa di tassì.

Le norme cantonali dovrebbero peraltro fare in modo che le imprese di
tassì organizzate come aziende accessorie, le quali non raggiungono il
limite di cifra d'affari di 750'000 franchi e non sono quindi
contribuenti, possano applicare una tariffa senza inglobare l'IVA.

Il Consiglio federale conferma inoltre che il servizio di tassì nei
Paesi vicini è imposto in parte a un'aliquota ridotta. Conformemente
alla Sesta Direttiva UE del Consiglio del 17 maggio 1977, gli Stati
membri possono imporre il trasporto di persone a un'aliquota IVA ridotta
che, tuttavia, non può essere inferiore al 5 per cento. Poiché tale
aliquota non è molto inferiore all'aliquota normale vigente in Svizzera
(7,6 %), non vi è alcun motivo per ridurre l'attuale aliquota d'imposta
applicata al servizio di tassì. A tale proposito il Consiglio federale
ricorda che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non hanno
dato seguito all'iniziativa del Canton Zurigo del 1999, che chiedeva
un'aliquota d'imposta ridotta per i trasporti pubblici.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni: Heinz Keller, Amministrazione federale delle finanze, 031
325 77 40

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nostro sito internet:www.efd.admin.ch.

30.5.2002