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Riserve nei confronti di una regolamentazione della LPP nel diritto fiscale

COMUNICATO STAMPA

Intervento parlamentare

Riserve nei confronti di una regolamentazione della LPP nel diritto
fiscale

Il Consiglio federale ritiene inopportune ulteriori disposizioni sul
trattamento della previdenza professionale nel diritto fiscale, poiché
comporterebbero notevoli problemi pratici. Nella sua risposta di ieri a
un'interpellanza del Gruppo socialista relativa all'imposizione delle
indennità d'uscita e delle prestazioni di previdenza dei manager, esso
sostiene la definizione di un limite massimo per il guadagno assicurato,
che si applicherebbe di conseguenza anche alle imposte in quanto
provvedimento concernente la LPP. Questo limite è pure oggetto della
prima revisione della LPP attualmente in discussione al Parlamento.

In un'interpellanza il Gruppo socialista ha chiesto informazioni su una
serie di questioni inerenti all'imposizione delle indennità d'uscita e
delle prestazioni di previdenza dei manager.

Nella sua risposta il Consiglio federale afferma che a suo tempo nel
"Programma di stabilizzazione 1998" aveva proposto di limitare,
nell'ambito della previdenza professionale, sia il guadagno assicurato
sia le somme di riscatto. Se il Parlamento introducesse in tale ambito
un limite massimo per il guadagno assicurato, seguendo la proposta del
Consiglio federale concernente la prima revisione della LPP, si
tratterebbe di un provvedimento relativo alla LPP che si applicherebbe
di conseguenza anche alle imposte. Secondo il Consiglio federale, una
regolamentazione limitata al diritto fiscale non sarebbe opportuna e
comporterebbe problemi pratici. Infatti si dovrebbero gestire
parallelamente casse pensioni con e senza contributi deducibili.
Altrimenti, i contributi e le somme versati potrebbero essere dedotti
fiscalmente solo in parte e le prestazioni versate per la previdenza
sarebbero comunque imposte per intero.

Prestazioni in capitale: reddito o previdenza

Poiché fanno parte dei redditi da lavoro, le indennità d'uscita, secondo
il Consiglio federale, soggiacciono in linea di principio
all'imposizione ordinaria dei redditi, congiuntamente agli altri
introiti. A questo proposito, la legge prevede un'imposizione più mite
purché le indennità d'uscita possano essere qualificate come indennità
che servono per la previdenza. In questo caso le indennità d'uscita
verrebbero imposte separatamente dal reddito restante. Per quanto
riguarda l'imposta federale diretta, l'imposta riscossa annualmente
sulla prestazione in capitale è calcolata ad un quinto delle tariffe
ordinarie.

Secondo il Consiglio federale, i destinatari delle prestazioni
domiciliati in Svizzera sono tassati mediante la procedura ordinaria,
indipendentemente dal fatto che la prestazione in capitale costituisca
un reddito da lavoro o abbia carattere di previdenza. Se tali
prestazioni sono effettuate a destinatari all'estero, occorre
distinguere tra reddito da lavoro e prestazioni di previdenza. Nel primo
caso, le indennità d'uscita soggiacciono in linea di principio
all'imposta alla fonte svizzera. Nel secondo caso, anche la prestazione
di previdenza soggiace all'imposta alla fonte in Svizzera. Il
destinatario ha però la possibilità di chiedere la restituzione di tale
imposta, se lo prevede una convenzione di doppia imposizione tra la
Svizzera e lo Stato di domicilio del destinatario e se viene presentata
una conferma dell'autorità fiscale estera in cui quest'ultima dichiara
di essere a conoscenza della prestazione in capitale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Gotthard Steinmann, Amm. federale delle contribuzioni, tel. 031 322 74
34
Alex Frischkopf, Amm. federale delle contribuzioni, tel. 031 322 71 35

Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nel
nostro sito internet: www.efd.admin.ch.

 30.5.2002