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La Svizzera è preparata per combattere il terrorismo

COMUNICATO STAMPA
Intervento parlamentare

La Svizzera è preparata per combattere il terrorismo

L'ordinamento giuridico svizzero dispone di strumenti efficaci per
combattere il terrorismo, il suo finanziamento, la criminalità
organizzata e il riciclaggio. Nella sua risposta a un'interpellanza del
Consigliere nazionale Pierre Tillmanns (PS, VD) il Consiglio federale
afferma che la Svizzera non è un porto sicuro per criminali e terroristi
e che il segreto bancario non protegge questi gruppi di persone.
Tillmanns ha chiesto al Consiglio federale se non pensa che il segreto
bancario possa rivelarsi un ostacolo nella lotta contro il terrorismo e
che dunque sia giustificato riflettere sulla sua abolizione.
Nella sua risposta il Consiglio federale spiega che nei suddetti casi
trovano in primo luogo applicazione le disposizioni del Codice penale
svizzero. In tal modo i crediti finanziari di origine criminosa possono
essere rapidamente congelati. Il giudice può ordinare la confisca di
tutti i valori patrimoniali a disposizione di un'organizzazione
criminale. Il Codice penale svizzero vieta il cosiddetto riciclaggio di
denaro che proviene da un crimine o che potrebbe servire a commetterne
uno, indipendentemente se l'atto punibile è stato commesso in Svizzera o
all'estero. La legge sul riciclaggio completa le disposizioni contenute
nel Codice penale e, in presenza di sospetti fondati, obbliga
l'intermediario finanziario a darne comunicazione all'Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e a bloccare senza
indugio i valori per un periodo massimo di cinque giorni feriali.
Durante questo periodo l'autorità preposta al procedimento penale
esamina se il blocco dei conti dev'essere mantenuto.
Nel contesto internazionale, l'apposita commissione del Consiglio di
sicurezza in materia di sanzioni contro l'Afghanistan ha più volte
deciso di estendere l'elenco delle persone fisiche e giuridiche
sottoposte a sanzioni. La Svizzera ha sempre attuato tali modifiche. Le
autorità svizzere competenti hanno inoltre trasmesso a tutti gli
intermediari finanziari gli elenchi con i nomi delle persone fisiche e
giuridiche notificati loro dalle autorità statunitensi, chiedendo di
accrescere la vigilanza al riguardo.
Il Governo aggiunge pure che la Svizzera - oltre alle convenzioni
multilaterali nell'ambito della lotta al terrorismo - ha creato, insieme
a numerosi Stati, una rete di strumenti bilaterali negli specifici
settori dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'estradizione
e del trasferimento dei condannati. Inoltre, per la lotta contro la
criminalità e il terrorismo, la legge sull'assistenza internazionale in
materia penale permette alla Svizzera di cooperare nelle questioni
d'assistenza giudiziaria anche con Stati con i quali non ha firmato
alcun accordo. In virtù di questa legge, le banche hanno un obbligo
illimitato di fornire alla giustizia informazioni in materia penale. Le
banche sono pienamente in grado di far fronte all'obbligo di fornire
informazioni in base alle severe regole "know your customer rule" valide
a livello mondiale. Pertanto, il segreto bancario non protegge né i
terroristi né coloro che sostengono organizzazioni criminali né la
criminalità tout court. In questi casi la Svizzera presta immediatamente
assistenza internazionale, leva il segreto bancario e blocca i
corrispondenti valori patrimoniali.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni: Giovanni Colombo, Amm. federale delle finanze, tel. 031
322 60 87

Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nel
nostro sito internet: www.efd.admin.ch.

 22.5.2002