Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Esame del diritto penale in materia fiscale in seguito ad una sentenza della CDH

COMUNICATO STAMPA

Intervento parlamentare

Esame del diritto penale in materia fiscale in seguito ad una sentenza
della CDH

È necessario effettuare un esame approfondito del diritto penale fiscale
della Confederazione e dei Cantoni. Come afferma il Consiglio federale
nella sua risposta all'interpellanza del consigliere nazionale Pierre
Tillmanns (PS/VD), la legislazione fiscale deve essere adattata, se del
caso, alle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il
motivo risiede in una sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo (CDH), in cui si sostiene che anche in una procedura penale in
materia fiscale l'accusato non deve contribuire a dimostrare la propria
colpevolezza e a rendersi punibile. La sentenza non ha nessuna
ripercussione sulla procedura ordinaria di tassazione.

Il consigliere nazionale Tillmanns aveva chiesto nella sua interpellanza
in che modo le autorità fiscali dovranno in futuro accertare i fatti
nelle inchieste in materia di sottrazione d'imposta. Egli si è basato su
una sentenza della CDH del 3 maggio 2001. Secondo tale sentenza, in una
procedura per sottrazione d'imposta, intentata contro un ricorrente di
nazionalità svizzera, le autorità fiscali avrebbero violato il diritto
alla riservatezza spettante all'accusato.

Nella sua risposta il Consiglio federale afferma che la sentenza della
CDH non ha nessuna ripercussione sulla procedura ordinaria di
tassazione. In questo caso, il contribuente ha il dovere di collaborare.
In una procedura penale per sottrazione d'imposta, invece, l'accusato
non deve contribuire a dimostrare la propria colpevolezza e a rendersi
punibile.

Mancanza di autorizzazioni in caso di sottrazione d'imposta

Il Consiglio federale afferma inoltre che, in una procedura per
sottrazione d'imposta, la legge vigente sull'imposta federale diretta
non garantisce però alle autorità fiscali nessuna autorizzazione
particolare per l'esame e l'accertamento dei fatti. Di conseguenza ci si
chiede se, sulla base della sentenza emessa, non si debbano introdurre
nella procedura penale fiscale i mezzi d'indagine e i mezzi coattivi del
processo penale amministrativo o quelli della normale procedura penale.
Nell'ambito di una nuova impostazione della procedura per sottrazione
d'imposta, dovrebbero però essere regolamentati anche i diritti di non
testimoniare. Tre Cantoni (Argovia, Berna, San Gallo) avrebbero già
tentato di risolvere il dilemma, presente nel diritto fiscale penale,
tra obbligo di collaborare e facoltà di non deporre, deferendo i casi in
questione a un'autorità giudiziaria, che li giudica nell'ambito di un
dibattimento principale pubblico.

Anche nella risposta a questa interpellanza, come in quella data a un
intervento parlamentare precedente (interpellanza de Dardel del 12
settembre 2001), il Consiglio federale giunge alla conclusione che la
sentenza della CDH richiede un esame approfondito del diritto penale
fiscale della Confederazione e dei Cantoni. Se del caso, le leggi
dovranno essere adattate alle esigenze della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni: Peter Schneeberger, Amm. federale delle contribuzioni,
tel. 031 322 74 38

Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nella
rubrica "hot spot" del nostro sito internet: www.efd.admin.ch.

15.3.2002