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Imposizione più mite al momento della cessazione dell'attività lucrativa dovuta all'età

COMUNICATO STAMPA

Intervento parlamentare

Imposizione più mite al momento della cessazione dell'attività lucrativa
dovuta all'età

Il Consiglio federale intende esaminare il trattamento fiscale
dell'utile di liquidazione conseguito al momento della cessazione
dell'attività lucrativa nell'ambito della riforma II dell'imposizione
delle imprese, tenendo così conto della mozione del consigliere
nazionale Anton Eberhard (PPD/SZ). Nell'intervento si chiede che
l'imposizione privilegiata delle prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza professionale venga estesa, a certe condizioni, anche
agli utili di liquidazione. Per mantenere un certo margine di manovra,
il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Nella sua mozione, Eberhard ha chiesto che il trattamento fiscale
privilegiato delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
professionale (il cosiddetto 2° pilastro) venga applicato anche agli
utili di liquidazione, che risultano dalla cessazione di un'attività
lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni d'età o a seguito
di invalidità. Adattando la legge federale sull'imposta federale diretta
(LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID) si consentirebbe alle persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente di essere trattate al pari di quelle
che dispongono di una previdenza professionale ben strutturata.

Nel suo parere il Consiglio federale afferma che sia il Governo stesso
sia l'amministrazione sono consapevoli della necessità di adottare
misure che vadano nella direzione presa nella mozione.
L'amministrazione, nell'ambito dell'elaborazione della riforma II
dell'imposizione delle imprese, sta pertanto già esaminando diverse
misure a favore delle imprese di persone. Al riguardo, è oggetto
dell'esame anche il trattamento fiscale dell'utile di liquidazione
conseguito con la cessazione dell'attività lucrativa per raggiunti
limiti d'età. In collaborazione con i Cantoni vengono esaminate due
varianti:

1a variante:
L'utile di liquidazione effettivo è tassato insieme al resto del
reddito.
Determinante per l'aliquota non è tuttavia l'utile di liquidazione
complessivo, ma soltanto una parte ridotta, ancora da determinare,
dell'utile di liquidazione.

2a variante:
L'utile di liquidazione è imposto separatamente dal resto del reddito.
Si potrebbe così riuscire a fare in modo che, in numerosi casi,
l'imposizione dell'utile di liquidazione risulti simile a quella delle
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

Per mantenere un certo margine di manovra, il Consiglio federale propone
di trasformare la mozione in postulato.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Angelo Digeronimo, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel.
(031) 322 71 58

Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nella
rubrica"hot spot" del nostro sito internet: www.efd.admin.ch.

27.2.2002