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Ammessa la trasmissione elettronica dei dati per l'IVA

COMUNICATO STAMPA

Ammessa la trasmissione elettronica dei dati per l'IVA

Il DFF ha emanato un'ordinanza concernente la trasmissione e la
conservazione senza supporto cartaceo di dati rilevanti ai fini della
riscossione dell'imposta sul valore aggiunto. L'ordinanza entra in
vigore il 1° marzo 2002. In tal modo l'Amministrazione federale delle
contribuzioni soddisfa le necessità sempre maggiori espresse dagli
ambienti economici di avere una fatturazione elettronica. Nel contempo
dimostra di impegnarsi costantemente per apportare adeguamenti nel
settore elettronico. La nuova regolamentazione della trasmissione dei
dati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è pienamente
eurocompatibile.

Gli avvenimenti rivoluzionari nel settore tecnologico, come il passaggio
alla comunicazione concernente il traffico commerciale elettronico, si
ripercuotono inevitabilmente anche sulla fiscalità: in particolare la
chiara tendenza ad effettuare la fatturazione elettronica ha reso
necessaria, in relazione con la riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto, una relativa regolamentazione giuridica. L'Amministrazione ha
tenuto conto di questa necessità dettata dagli ambienti economici,
emanando l'ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di
dati e di informazioni (OelDI), che entrerà in vigore il 1° marzo 2002.
A partire da questa data i contribuenti avranno la possibilità di
trasmettere le loro fatture IVA soltanto per via elettronica; in tal
caso l'invio simultaneo oppure effettuato in un secondo tempo di una
fattura su carta, peraltro costoso, a tutela del diritto alla deduzione
dell'imposta precedente, viene meno. I risparmi rispetto al disbrigo
amministrativo su forma cartacea sono stimati al 75 per cento.

Regolamentazione eurocompatibile

Negli Stati membri dell'UE le fatture trasmesse elettronicamente ai fini
dell'imposta sul valore aggiunta devono rispettare requisiti giuridici
imperativi. Qualora in Svizzera non dovessero essere applicati requisiti
equivalenti in materia come nell'UE, la nostra economia, peraltro
orientata all'esportazione, verrebbe esposta a rischi inutili. Allo
scopo di non perdere clienti sul mercato europeo, è pertanto
indispensabile che le fatture trasmesse elettronicamente rispettino gli
standard dell'UE. Questo è garantito con l'ordinanza del DFF che entrerà
in vigore il 1° marzo 2002.

L'autenticità e l'integrità delle fatture trasmesse elettronicamente
negli Stati membri dell'UE devono essere garantite - conformemente alla
Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 pubblicata il
17 gennaio 2002 - essenzialmente attraverso la firma digitale. I singoli
Stati membri dell'UE devono conformare il loro diritto nazionale entro
il 1° gennaio 2004, ancorché la Germania, ad esempio, ammetta la
trasmissione elettronica di fatture provviste di firma digitale già dal
1° gennaio 2002. Con l'entrata in vigore il 1° marzo 2002 dell'OelDI la
Svizzera dimostra di essere a un buon livello nel settore della
regolamentazione in materia di trasmissione e conservazione elettronica
di dati rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto
anche nel confronto con i precursori fra gli Stati membri dell'UE.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Karl Egger, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel.: 031 325
84 20

Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nella
rubrica "hot spot" del nostro sito internet: www.efd.admin.ch..

18.2.2002