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Semplificazione delle prescrizioni doganali nel traffico viaggiatori

COMUNICATO STAMPA

Semplificazione delle prescrizioni doganali nel traffico viaggiatori

Il Consiglio federale ha posto in vigore in data odierna la nuova
ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico
viaggiatori che sarà applicabile dal 1° marzo 2002. L'ordinanza dovrebbe
garantire che la lotta efficace contro la criminalità transfrontaliera e
il contrabbando organizzato non fallisca a causa di prescrizioni
complicate e di difficile esecuzione nel traffico internazionale delle
merci private.

Le semplificazioni adottate non costituiscono un vantaggio solo per i
viaggiatori e i turisti delle compere, bensì anche per l'amministrazione
delle dogane, la quale potrà concentrarsi su compiti più importanti. Le
semplificazioni essenziali di cui fruiranno i viaggiatori possono essere
ricapitolate come segue.

Quantità di bevande alcoliche e tabacchi ammessi in franchigia:

Le vigenti limitazioni concernenti le quantità, la gradazione e l'età
restano valide. È però abrogata la differenziazione relativa ai
quantitativi tra traffico viaggiatori e traffico di confine. Le persone
di età superiore ai 17 anni possono pertanto importare giornalmente in
franchigia di tributi 2 litri di bevande alcoliche sino a 15 % vol. e 1
litro di bevande con un tenore alcolico superiore a 15 % vol., nonché
200 sigarette o 50 sigari oppure 250 grammi di tabacco da pipa.

Limite di franchigia secondo il valore:

Dal 1° marzo 2002 possono essere importate giornalmente in franchigia di
tributi merci private per un valore complessivo di 300 franchi. Le
odierne limitazioni concernenti ad esempio l'età e il domicilio del
viaggiatore oppure la durata del soggiorno all'estero vengono abrogate.
Se il valore complessivo delle merci oltrepassa l'importo di 300
franchi, tutte le merci importate soggiacciono a tributi.

I prodotti agricoli sensibili come la carne e i prodotti carnei, il
latte, il burro, il formaggio e i latticini nonché altri determinati
prodotti agricoli possono essere importati in franchigia solo se non
oltrepassano i limiti di franchigia secondo il valore. Se sono
oltrepassati i limiti prescritti, tali prodotti soggiacciono a dazi
elevati indipendentemente dal loro valore. È in tal modo tutelata la
protezione agricola che l'amministrazione delle dogane deve eseguire al
confine.

Come sinora, le bevande alcoliche e i tabacchi eccedenti le
summenzionate quantità ammesse in franchigia non rientrano nei limiti di
franchigia secondo il valore. Tali merci - anche d'un valore complessivo
inferiore a 300 franchi - soggiacciono in ogni caso al pagamento dei
tributi.

Unitamente alle presenti semplificazioni vengono rielaborati i
rispettivi volantini dell'amministrazione delle dogane. Tale
documentazione contenente le disposizioni particolareggiate sarà
disponibile a decorrere dal 1° marzo 2002 presso tutti gli uffici
doganali e le direzioni di circondario. Essa è pure consultabile in
Internet sotto www.zoll.admin.ch, rubrica  “Viaggi + acquisti“.

DOPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Andreas Matti, Direzione generale delle dogane, tel.: (031) 322 66 81
Gérard Luyet, Direzione generale delle dogane, tel.: (031) 322 67 50

Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nella
rubrica "hot spot" del nostro sito internet www.efd.admin.ch.

30.1.2002