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Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione totale della legge sulla Banca

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione totale della
legge sulla Banca nazionale

Il Consiglio federale ha posto in consultazione in data odierna la
revisione totale della legge sulla Banca nazionale (LBN). I punti
essenziali della riforma del progetto in consultazione sono la
concretizzazione del mandato conferito alla Banca nazionale svizzera
(BNS) nonché la definizione più precisa dell'indipendenza della BNS e
l'introduzione di un obbligo di rendiconto nei confronti del Consiglio
federale, del Parlamento e dell'opinione pubblica. Inoltre, gli
strumenti della Banca nazionale vengono definiti in chiave più
flessibile e moderna. Nella legge sono pure precisate le disposizioni su
determinazione e distribuzione dell'utile della Banca nazionale. Infine
la struttura organizzativa della Banca centrale viene snellita.
La vigente legge sulla Banca nazionale (LBN) risale al 1953 e da allora
è stata riveduta solo parzialmente. Molte disposizioni non sono dunque
più attuali. Inoltre, l'aggiornamento dell'articolo costituzionale (art.
99 Cost.) rende necessari adeguamenti a livello legislativo. Per questi
motivi è stata presentata una revisione totale della LBN. Il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha incaricato un Gruppo di
esperti composto da membri dell'Amministrazione federale delle finanze,
della Banca nazionale svizzera nonché da esperti esterni di elaborare
una progetto di riforma.  La proposta del Gruppo di esperti, sotto la
direzione di Ulrich Gygi, ex-direttore dell'AFF, e Peter Klauser,
direttore della BNS, per una nuova LBN è posta ora in discussione presso
le cerchie interessate unitamente a un questionario del Consiglio
federale.
Concretizzazione del mandato conferito alla Banca nazionale:
Indipendenza e obbligo di rendiconto della BNS devono rifarsi
all'adempimento di un concreto mandato. Pertanto nella LBN il mandato
costituzionale di condurre la politica monetaria nell'interesse generale
del Paese deve essere precisato come segue:
"La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell'interesse generale
del Paese. Essa garantisce la stabilità del livello dei prezz. A tale
scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale".
L'importanza data alla stabilità dei prezzi quale mandato della BNS
evidenzia che inflazione e deflazione rappresentano sostanzialmente un
fenomeno monetario e che la politica monetaria definisce a grandi linee
lo sviluppo dei prezzi.  La stabilità dei prezzi è un importante
presupposto per una crescita economica sostenibile e per il benessere.
In pari tempo, la politica monetaria, almeno a breve termine, ha pure
effetti reali.  Ciò obbliga la BNS a tener conto della congiuntura. Il
mandato conferisce in tal modo alla Banca centrale una parte di
responsabilità ai fini dello sviluppo dell'economia reale.
Indipendenza e obbligo di rendiconto:
Nella LBN viene ora ancorato un obbligo di rendiconto e d'informazione
da parte della BNS nei confronti di Consiglio federale, Parlamento e
opinione pubblica quale pendant all'indipendenza della BNS già integrata
nell'aggiornamento della Costituzione (art. 99 cpv. 2 Cost.) e che deve
ora essere inserita a livello legislativo.
Flessibilizzazione della cerchia d'affari della Banca nazionale:
Dato che a livello di legge l'attuale enumerazione delle operazioni che
la BNS può effettuare non risponde più alle esigenze del repentino
sviluppo dei mercati finanziari, la cerchia d'affari della Banca
nazionale deve essere resa più flessibile. Ciò permette un controllo più
efficiente del mercato monetario e una gestione più redditizia delle
riserve monetarie segnatamente anche del ricavato della vendita delle
1'300 tonnellate di oro che non sono più necessarie ai fini della
politica monetaria.

Ammodernamento degli strumenti sovrani della Banca nazionale (nuovo:
competenze di politica monetaria"):
I controlli delle emissioni e della circolazione dei capitali che da
tempo non vengono più effettuati e che sono peraltro inefficienti per
gli attuali mercati finanziari vengono soppressi. Le disposizioni in
materia di riserve minime delle banche vengono riviste e adeguate alle
esigenze attuali di politica monetaria. Inoltre la LBN conferisce alla
BNS una base legale unificata per l'allestimento di statistiche sui
mercati finanziari. La novità consiste nella legittimazione della Banca
nazionale a sorvegliare l'attività di sistemi di pagamento senza
numerario nella misura in cui rivestano importanza per la stabilità del
sistema finanziario.
Determinazione e distribuzione dell'utile
La LBN non disciplinava quale quota dei ricavi della BNS fosse da
utilizzare per accantonamenti e quale quota potesse essere ripartita.
Nella nuova LBN deve essere espressamente fissato che la BNS quale banca
centrale indipendente determina il volume delle riserve monetarie
necessarie allo svolgimento della politica monetaria. Occorre seguire il
principio secondo cui le riserve monetarie devono aumentare allo stesso
ritmo della la crescita economica.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di distribuzione degli
utili viene mantenuto il margine superiore attuale per la distribuzione
agli azionisti. Anche la regola per la ripartizione degli utili rimane
invariata, vale a dire 1/3 degli utili rimanenti della BNS va alla
Confederazione e 2/3 ai Cantoni. In futuro tuttavia, per motivi di
semplicità, si rinuncerà alla distribuzione pro capite ai Cantoni, in
quanto tale somma (circa 5,5 milioni di franchi) è trascurabile in
rapporto alla rimanente somma versata (attualmente in totale 1,5
miliardi di franchi).  Inoltre, il testo di legge rinvierà alla
stipulazione della convenzione tra il DFF e la BNS sul consolidamento
delle somme da distribuire.
Struttura organizzativa:
Attualmente la Banca nazionale è composta da sette organi: assemblea
generale degli azionisti, consiglio della banca, comitato della banca,
comitati locali, commissione di revisione, direzione generale e
direzioni locali. In futuro bisognerà rinunciare al comitato della
banca, ai comitati locali e alle direzioni locali. Inoltre, il consiglio
della banca sarà ridotto dagli attuali 40 membri a 15. Le sue competenze
saranno però rafforzate.

La procedura di consultazione dura fino al 15 luglio 2001. La
documentazione relativa alla consultazione è ottenibile al seguente
indirizzo www.efd.admin.ch/ o presso l'Amministrazione federale delle
finanze (fax: 031 323 08 33).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Marianne Widmer, Amministrazione federale delle finanze, tel 031 322 54
31
Werner Abegg, Comunicazione LNB, tel 01 631 32 76

Ulteriori informazioni su comunicati stampa attuali si trovano nella
rubrica "hot spot" del nostro sito internet: www.efd.admin.ch

16.3.2001