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Imposta basata sul luogo di pagamento per impedire l'elusione della nuova imposizione UE

COMUNICATO STAMPA

Imposta basata sul luogo di pagamento per impedire l'elusione della
nuova imposizione UE degli interessi

Il timore dell'Unione secondo cui l'imposizione degli interessi prevista
a livello di UE faccia affluire in Svizzera capitali provenienti dalla
stessa UE dev'essere escluso con un'imposta basata sul luogo di
pagamento applicata ai redditi da interessi esteri. Tale imposta si
baserebbe su un trattato internazionale, per cui non sarebbero
necessarie modifiche della Costituzione. A questa conclusione giunge il
"Gruppo di lavoro: Imposta basata sul luogo di pagamento" istituito dal
Ministro delle finanze Kaspar Villiger. Il rapporto rispettivamente lo
studio di fattibilità del gruppo di lavoro è stato consegnato in data
odierna al Consiglio federale per conoscenza. Lo studio di fattibilità
ha carattere puramente tecnico e politicamente non è per nulla
vincolante.

In data 13 marzo 2000 il Consiglio federale ha incaricato il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) di allestire uno studio di
fattibilità concernente un'imposta basata sul luogo di pagamento su
redditi da interessi esteri. Riguardo alla garanzia dell'imposizione
degli interessi dei propri membri, l'UE prevedeva due modelli (imposta
alla fonte e procedura di notifica automatica). Il mandato affidato al
Gruppo di lavoro istituito dal Consigliere federale Kaspar Villiger non
ha di principio subito modifiche nemmeno il 20 giugno 2000 quando a
Feira l'UE definì quale obiettivo a lungo termine per i suoi Stati
membri e loro Stati associati l'introduzione della procedura di notifica
automatica, in quanto dagli Stati non membri l'UE si attendeva
espressamente soluzioni "equivalenti" e non "identiche" (cfr. riquadro a
pag. 2).

Nella sua presa di posizione del 28 giugno 2000 il Consiglio federale si
è espresso sulle decisioni dell'UE e ha ribadito che non è
nell'interesse della Svizzera attirare operazioni volte a eludere
un'eventuale nuova prescrizione dell'UE. Se l'UE dovesse adottare la
prevista direttiva, la Svizzera sarebbe disposta, a determinate
condizioni e salvaguardando il segreto bancario, a cercare soluzioni che
non rendano per quanto possibile attrattive le elusioni d'imposta. Il
Consiglio federale ha inoltre chiaramente detto che privilegia una
soluzione basata su un'imposta alla fonte, mentre non entrerebbe in
linea di conto la procedura di notifica automatica. Il Gruppo di lavoro
si era fondato sul campo d'applicazione materiale definito nella
proposta di direttiva dell'UE.

La proposta di direttiva dell'UE
Il 4 giugno 1998 la Commissione europea ha presentato la proposta per
una "direttiva del Consiglio datata 20 maggio 1998 intesa a garantire
un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di
interessi all'interno della Comunità". In origine la progettata
imposizione sui redditi da interessi si fondava sul cosiddetto modello
di coesistenza, vale a dire sulla contemporanea presenza tollerata di
imposta alla fonte e di sistema di notifica. Il 20 giugno 2000 a Santa
Maria de Feira (Portogallo), i Ministri delle finanze dell'UE si sono
tuttavia accordati sulla sostituzione dell'imposta alla fonte con il
sistema di notifica (scambio automatico d'informazioni tra Stati sui
pagamenti d'interessi) dopo un periodo di transizione di sette anni
dall'entrata in vigore della direttiva definitiva. Questa decisione
comprende i territori cosiddetti dipendenti e associati e tocca in
particolare tra l'altro le Channel Island (Jersey, Guernsey, Isola di
Man), Gibilterra, Madera o i territori d'oltremare come le Isole Vergini
Britanniche. Nei confronti di Stati terzi segnatamente USA, Svizzera,
Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino sono sempre autorizzati
modelli equivalenti come l'imposta alla fonte.

Imposta basata sul luogo di pagamento: giuridicamente e tecnicamente
possibile

L'obiettivo della nuova imposta alla fonte dovrebbe consistere nel
tassare alla stessa stregua del modello d'imposizione degli interessi
previsto dall'UE, i pagamenti di interessi provenienti da fonti
straniere versati da un agente pagatore svizzero (ad es. banca) a una
persona fisica residente nell'UE. (Sugli interessi di fonte svizzera
viene prelevata direttamente alla fonte - e non presso l'agente pagatore
- l'imposta preventiva del 35%.) Dopo l'esame di diversi scenari il
Gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che un'estensione geografica
del principio dell'agente pagatore UE alla Svizzera sarebbe
giuridicamente e tecnicamente fattibile sulla base di un accordo
internazionale e non necessiterebbe di modifiche costituzionali. Questo
modello sarebbe inoltre adatto per raggiungere gli obiettivi formulati
dall'UE (equivalenza).

In pratica il modello prevede che l'agente pagatore svizzero venga
sottoposto allo stesso obbligo fiscale cui soggiace l'agente pagatore
dell'UE. In tal modo, la lacuna costituita dalla Svizzera nel campo
geografico d'applicazione dell'imposizione degli interessi prevista
dall'UE sarebbe colmata. Dal punto di vista giuridico un siffatto
strumento non comporta la creazione di un'imposta svizzera ma piuttosto
l'attuazione del modello d'imposizione dell'UE da parte della Svizzera.
Dato che non viene prelevata nessuna imposta svizzera, questo strumento
non necessita di speciali basi costituzionali. Gli articoli 54, 55, 166
e 184 della Costituzione federale sono già sufficienti.

L'estensione dell'imposta preventiva svizzera alle fonti straniere ha
dovuto essere respinta in quanto rappresenterebbe un'inammissibile
ingerenza transfrontaliera della sovranità fiscale svizzera.
Analogamente, l'introduzione unilaterale e autonoma di un'imposta
svizzera basata sul luogo di pagamento da applicare alle fonti straniere
è stata messa in discussione per tre ragoni: la prima, perché non esiste
una base costituzionale, la seconda, perché violerebbe il principio
dell'uguaglianza di diritto prescritto dalla Costituzione (imposta a
carico solo di persone fisiche residenti nell'UE) e infine perché
sorgerebbero incongruenze con le convenzioni di doppia imposizione della
Svizzera.

Ripercussioni economiche inevitabili

Per l'economia nazionale svizzera il settore industriale e la piazza del
lavoro rivestono notevole importanza. Comunque, anche l'amministrazione
patrimoniale ha una forte e radicata tradizione e contribuisce
all'incirca nella misura del 10 per cento al prodotto interno lordo.
Questo settore occupa circa 50'000 persone. In Svizzera l'intero settore
finanziario dà lavoro a circa 220'000 persone (5,7% delle persone
occupate).

Le ripercussioni sull'economia nazionale di un'imposta basata sul luogo
di pagamento non sono quantificabili, poiché dipendono da diversi
fattori, come il campo d'applicazione materiale e geografico (la
direttiva UE si limita alle persone fisiche e a determinati Stati terzi)
e il comportamento dell'investitore. Un'imposta sugli interessi basata
sul luogo del pagamento comporta in ogni caso una riduzione del valore
aggiunto conseguito attraverso l'attività della gestione patrimoniale e,
per l'agente pagatore, è anche collegata con considerevoli oneri
supplementari. D'altra parte la piazza finanziaria svizzera vanta punti
forti, quali competenza, knowhow, stabilità e integrità che, nel
confronto internazionale, si riflettono in maniera positiva e non
vengono pregiudicati da un'imposta sugli interessi basata sul luogo del
pagamento.

È comunque fuori discussione che - fino a quando non sarà introdotto a
livello mondiale (ciò che attualmente non sembra il caso) - il previsto
modello d'imposizione degli interessi dell'UE potrà facilmente essere
eluso mediante un semplice trasferimento dell'agente pagatore in un
territorio escluso dal campo d'applicazione della direttiva. Quanto più
l'ambito di applicazione geografico del sistema è esaustivo, tanto più
ridotta è la possibile migrazione di patrimoni, e viceversa. Un'adesione
esclusiva della Svizzera al sistema d'imposizione degli interessi
previsto dall'UE potrebbe provocare una rilevante diminuzione del valore
aggiunto conseguito con l'attività della gestione patrimoniale e di
conseguenza un sostanziale indebolimento della piazza finanziaria
svizzera, in particolare, e, dell'economia nazionale, in generale.
Un'integrazione della Svizzera in un sistema "mondiale" comporterebbe
una perdita di valore aggiunto sopportabile.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

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Thomas Jaussi, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031
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Ulteriori informazioni su comunicati stampa attuali si trovano nella
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28.2.2001