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Il Consiglio federale approva la revisione parziale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto a fune

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale approva la revisione parziale dell'ordinanza sugli
impianti di trasporto a fune

Il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell'ordinanza
sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione
federale, che entrerà in vigore il 1° luglio 2001. Un'importante novità è la
vigilanza sulla sicurezza basata sull'analisi dei rischi e sulla
presentazione di attestati, con l'istituzione di nuovi strumenti come il
"rapporto di sicurezza" e la "prova di sicurezza".

Con la modifica dell'ordinanza sugli impianti di trasporto a fune vengono
definite con maggiore chiarezza e in parte riassegnate le responsabilità
dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) in qualità di autorità di
vigilanza e delle imprese di trasporto a fune. In linea di massima, l'UFT
concentrerà in futuro la sua attività sulla funzione di vigilanza, mentre la
responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti a fune andrà interamente alle imprese di trasporto a fune e ai
costruttori degli impianti.

Dalla precisazione delle varie responsabilità risulta che le imprese di
trasporto a fune e i costruttori degli impianti rispondono in linea di
massima della costruzione a norma di legge, della sicurezza dell'esercizio e
della manutenzione degli impianti. L'UFT veglia sul rispetto delle norme di
sicurezza nella costruzione e nell'esercizio attraverso l'approvazione dei
piani, l'autorizzazione d'esercizio, il riconoscimento della direzione
tecnica, il controllo delle funi nonché la notifica all'autorità di
vigilanza di perturbazioni dell'esercizio e di infortuni.

Durante la procedura di approvazione dei piani le imprese di trasporto a
fune dovranno ora presentare un rapporto di sicurezza nel quale sono
indicati i rischi per l'uomo e l'ambiente derivanti dalla costruzione e
dall'esercizio dell'impianto. Se detti rischi superano il livello stabilito
dalla legge, devono essere ridotti adottando provvedimenti adeguati. Il
rapporto di sicurezza deve essere presentato durante la procedura di
approvazione dei piani insieme ad altri documenti specificati nell'ordinanza
(concezione globale dell'impianto, impatto sull'ambiente, concetto per il
ricupero dei passeggeri, ecc.).

Per l'esercizio di un impianto di trasporto a fune è necessaria
un'autorizzazione, per ottenere la quale l'impresa di trasporto deve ora
produrre una prova di sicurezza. In essa si attesta che l'impianto è stato
realizzato a norma di legge e che sono soddisfatti tutti i requisiti di
sicurezza. Inoltre deve essere dimostrato che sono stati effettivamente
adottati tutti i provvedimenti supplementari richiesti nel rapporto di
sicurezza. La prova di sicurezza può essere fornita anche da periti esterni.
La nuova ordinanza precisa meglio la prassi finora in vigore in materia.
Questa maggiore chiarezza delle basi legali va di pari passo con la nuova
concezione della vigilanza della sicurezza che dovrà essere messa in pratica
a medio termine con il progetto IST (Istituto per la sicurezza tecnica) del
DATEC.

Sviluppi successivi

L'ordinanza sugli impianti di trasporto a fune è stata solo parzialmente
modificata. La sua revisione totale seguirà quando, ai sensi dell'articolo
87 della nuova Costituzione federale, potrà entrare in vigore la nuova legge
sugli impianti di trasporto a fune, già in fase di preparazione. La nuova
legge sugli impianti di trasporto a fune ha lo scopo di semplificare le
procedure, migliorarne il coordinamento e chiarire le competenze tra la
Confederazione e i Cantoni.

Berna, 18 ottobre 2000

DATEC Dipartimento federale  dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni: UFT, Comunicazione, tel. 031 322 36 43

Allegati: testo della nuova ordinanza sugli impianti di trasporto a fune