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Nuova base legale per il registro delle misure amministrative

COMUNICATO STAMPA

Nuova base legale per il registro delle misure amministrative

Il Consiglio federale ha approvato in data odierna l'ordinanza concernente
il registro automatizzato delle misure amministrative, che entrerà in vigore
il 1° gennaio 2001. Questa decisione permette di soddisfare un importante
principio della legge sulla protezione dei dati, secondo cui il trattamento
automatizzato di dati personali degni di particolare protezione deve basarsi
su una base legale formale. Una novità introdotta dall'ordinanza riguarda l'
accesso al registro: oltre alle autorità che erano finora autorizzate al
trattamento dei dati, hanno diritto di collegarsi al sistema anche le
autorità penali e quelle giudiziarie che giudicano le infrazioni alla legge
sulla circolazione.

Dal 1987, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) gestisce un registro
automatizzato delle misure amministrative (ADMAS), in collaborazione con i
Cantoni e il Principato del Liechtenstein. Il registro contiene tutti i
provvedimenti amministrativi decisi dalle autorità svizzere e del
Liechtenstein in materia di circolazione stradale (come il ritiro delle
licenze di condurre e gli ammonimenti). Poiché la base legale che finora
disciplinava il trattamento automatizzato di dati personali degni di
particolare protezione relativi a provvedimenti amministrativi non è più
sufficiente, si è resa necessaria una nuova regolamentazione. La legge
federale sulla protezione dei dati chiede infatti che il trattamento di dati
di questo genere, già contenuti in collezioni di dati esistenti, a partire
dal 1° gennaio 2001 sia disciplinato da una base legale decisa nel corso di
una procedura legislativa ordinaria. Questa base è costituita dall'articolo
104b della legge federale sulla circolazione stradale, approvata dal
Parlamento il 18 giugno 1999, la cui entrata in vigore è ugualmente prevista
per il 1° gennaio 2001. In virtù di questo articolo, la gestione del
registro sarà disciplinata a livello di ordinanza.

Dal punto di vista materiale, l'unica novità dell'ordinanza è che, oltre
alle autorità finora autorizzate ad accedere al registro, anche le autorità
giudiziarie e quelle preposte al perseguimento penale di infrazioni in
materia di circolazione stradale hanno diritto di collegarsi ad ADMAS.

Berna, 18 ottobre 2000

ATEC  Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e
delle Comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni: Pascal Blanc, Ufficio federale delle strade, tel. 031 / 323 42
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Allegato: ordinanza