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Le modifiche apportate all'AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri all'estero entreranno in vigore in due tempi a partire dall'1.1.2001

Comunicato stampa      18 ottobre 2000

Le modifiche apportate all'AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri all'estero
entreranno in vigore in due tempi a partire dall'1.1.2001

Le modifiche della legge AVS/AI decise dal Parlamento riguardo
all'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero entreranno in
vigore in due tappe. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal
1° gennaio 2001, ad eccezione di quelle concernenti l'adesione, la cui
entrata in vigore è prevista per il 1° aprile dello stesso anno. I punti
essenziali della revisione sono i seguenti: la cerchia degli aventi diritto
verrà limitata e il tasso contributivo aumentato. Ne consegue che il deficit
dell'assicurazione facoltativa diminuirà dando quindi seguito al mandato del
Parlamento. A lungo termine si prevedono risparmi annuali di 117 milioni di
franchi.

Deficitaria e strutturalmente superata
Dalla sua creazione nel 1948 l'assicurazione facoltativa accusa un deficit
cronico. Le entrate dei contributi non corrispondono alle prestazioni
fornite: infatti ben il 50% delle persone assicurate facoltativamente versa
soltanto il contributo minimo (attualmente di 378 franchi l'anno) contro
appena il 7% di coloro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria. I
cinque ottavi mancanti al finanziamento sono coperti da coloro che pagano i
contributi dell'assicurazione obbligatoria in Svizzera e dagli enti
pubblici. In tal modo le persone assicurate obbligatoriamente assumono
maggiori oneri finanziari, mentre quelle assicurate facoltativamente vengono
privilegiate.
Inoltre l'assicurazione facoltativa non offre più l'unica possibilità per
gli Svizzeri all'estero di assicurarsi contro i rischi vecchiaia, decesso e
invalidità. Solo il 16 percento degli Svizzeri immatricolati all'estero vi
aderiscono. Vista l'evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale stranieri e
delle convenzioni di sicurezza sociale nel frattempo concluse,
l'assicurazione facoltativa ha perso la sua importanza iniziale.

Protezione necessaria e aumento del volume dei contributi
Dopo l'approvazione da parte del Parlamento, il Consiglio federale ha deciso
l'entrata in vigore a tempi delle modifiche dell'AVS/AI facoltativa per gli
Svizzeri all'estero. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal
1° gennaio 2001, ad eccezione di quelle concernenti l'adesione, la cui
entrata in vigore è prevista per il 1° aprile dello stesso anno. Al fine di
ridurne il deficit, la cerchia degli assicurati sarà limitata e il volume
dei contributi aumentato:
1. A partire dal 1° aprile potranno aderirvi ancora solo le persone che
risiedono all'estero, ma non in uno Stato dell'UE e che prima della loro
partenza sono state assicurate ininterrottamente per almeno cinque anni
nell'AVS/AI. Per gli Svizzeri residenti in uno Stato dell'UE l'adesione
all'assicurazione facoltativa sarà ancora possibile soltanto fino al 31
marzo 2001.
2. Sulla base della presente revisione i cittadini dell'UE potranno aderire
all'assicurazione facoltativa alle stesse condizioni di quelli svizzeri. In
tal modo la revisione è conforme all'accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone.
3. Coloro che sono assicurati facoltativamente e risiedono in uno Stato
dell'UE potranno rimanere affiliati ancora fino al 31 marzo 2007 oppure, se
hanno già compiuto 50 anni, fino all'età legale di pensionamento.
4. A partire dal 1° gennaio 2001 il tasso contributivo per l'AVS e l'AI
aumenterà dal 9,2 al 9,8 percento. La tavola scalare dei contributi (tasso
contributivo ridotto per le persone il cui reddito attuale è inferiore a
48'300 franchi all'anno) sarà abolita a partire dal 1° gennaio 2001.

Vantaggi
Con la revisione verrà abrogata anche la clausola assicurativa dell'AI.
Questo significa che le persone che hanno pagato contributi
all'assicurazione obbligatoria per almeno un anno avranno diritto a una
rendita dell'assicurazione invalidità anche se al momento dell'insorgenza
del caso assicurato non erano affiliati. Gli studenti che non hanno compiuto
i 30 anni e che non esercitano un'attività lucrativa e i coniugi senza
attività lucrativa di persone assicurate obbligatoriamente potranno
continuare ad essere affiliati all'AVS/AI obbligatoria.

Diminuzione del deficit dell'AVS/AI facoltativa
Le misure previste permetteranno di ridurre a lungo termine le uscite annue
di Confederazione e Cantoni per quanto riguarda l'AVS/AI facoltativa da 36 a
6 milioni di franchi (in particolare grazie alla cerchia ridotta di
assicurati). Le uscite dell'AVS diminuiranno da 178 a 30 milioni di franchi
all'anno.
Nell'ambito dell'AI le uscite della Confederazione diminuiranno da 11 a 2
milioni di franchi, il contributo dei Cantoni da 4 a 1 milione di franchi.
Le uscite dell'AI saranno ridotte da 30 a 5 milioni di franchi. Nell'ambito
di questi risparmi sono comprese spese supplementari annue ammontanti a 9
milioni di franchi dovute alla soppressione della clausola assicurativa
dell'AI.
A lungo termine la revisione permetterà di risparmiare complessivamente
circa 117 milioni di franchi all'anno. I costi globali attuali dell'AVS/AI
facoltativa ammonteranno a 208 milioni di franchi di cui attualmente 59
milioni sono coperti con i contributi degli assicurati.
Le entrate contributive diminuiranno rapidamente dopo l'entrata in vigore
della revisione. La somma delle rendite versate diminuerà tuttavia solo
gradatamente poiché i diritti a rendite AVS/AI acquisiti pagando i
contributi rimarranno garantiti. I risparmi menzionati saranno quindi
riscontrabili solo a lungo termine. Le uscite diminuiranno del 25 percento
dopo 20 anni, del 50 percento dopo 30 anni e del 75 percento dopo 40 anni.

      DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
      Servizio stampa e informazione

Informazioni:    tel. 031 / 3222 90 33
      Alfons Berger
      Capodivisione AVS/IPG/PC
      Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: - Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants incl.
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- Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger incl.
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