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Assicurazione malattie: nuovo modello di rimunerazione dei medicamenti in vigore dal 2001

Comunicato stampa 6 ottobre 2000

Assicurazione malattie: nuovo modello di rimunerazione dei medicamenti in
vigore dal 2001

Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2001
del nuovo sistema di rimunerazione per la consegna di medicamenti a carico
dell'assicurazione malattie. Il nuovo modello prevede che le consulenze di
farmacisti e medici dispensatori vengano separate dai costi di produzione e
distribuzione e rimborsate secondo tariffe. S'intende così spezzare il
meccanismo che permette di realizzare un guadagno in percentuale consegnando
molti medicamenti o medicamenti particolarmente cari. In questo modo ci si
aspetta a medio e lungo termine un effetto di contenimento sui costi dei
medicamenti.

La prima revisione parziale della Legge federale sull'assicurazione malattie
(LAMal), adottata dal Parlamento nella sessione primaverile del 2000,
prevede la tariffazione delle prestazioni dei farmacisti indipendentemente
dal prezzo dei medicamenti. Si è così aperta la strada a una nuova
regolamentazione in materia di rimunerazione delle prestazioni logistiche
(margine) nella consegna di medicamenti rimborsati dall'assicurazione
malattie obbligatoria. Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore
per l'1.1.2001 delle modifiche all'Ordinanza sull'assicurazione malattie
(OAMal) necessarie alla realizzazione del nuovo sistema. In seguito il DFI
metterà in vigore per la stessa data le necessarie modifiche all'Ordinanza
sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (OPre).

L'attuale ordinamento dei margini nella vendita dei medicamenti crea stimoli
indesiderati offrendo vantaggi ai fornitori di prestazioni (farmacisti,
medici dispensatori) che consegnano grandi quantità di medicamenti o
medicamenti particolarmente cari. Con il nuovo modello di rimunerazione,
invece, le prestazioni di consulenza vengono rifuse secondo tariffe
specifiche indipendentemente dal prezzo di vendita dei medicamenti. Ai
fornitori di prestazioni rimane però un margine ridotto, teso soprattutto a
coprire gli oneri logistici. Dalla nuova regolamentazione si attende un
effetto positivo sui costi dei medicamenti nell'ambito dell'assicurazione
malattie obbligatoria. Inoltre, per i medicamenti rimborsati
dall'assicurazione malattie, in futuro il confronto con i prezzi praticati
all'estero avverrà sulla base dei prezzi di fabbrica per la consegna e non
dei prezzi di vendita al pubblico.

Sono state riviste anche altre disposizioni concernenti i medicamenti
coperti dall'assicurazione malattie: prezzo e copertura assicurativa devono
essere riesaminati alla scadenza del brevetto, ma al più tardi 15 anni dopo
l'iscrizione nell'Elenco delle specialità. Finora l'iscrizione non aveva
alcuna relazione con la durata del brevetto. Inoltre, è stata aggiornata la
regolamentazione della pubblicazione dell'Elenco delle specialità.

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni:  031 / 322 90 04
  Fritz Britt, vicedirettore
  capo della Divisione principale
  assicurazione malattia e infortuni
  Ufficio fed. delle assicurazioni sociali

Allegati: - Documentazione per la stampa "Medicamenti" e "Panoramica: le
diverse categorie di medicamenti"
 - Modifiche d'ordinanze

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch

 Documentazione per la stampa UFAS, 6 ottobre 2000
"Medicamenti"

Modifiche all'OAMal/OPre per l'1.1.2001: nuovo modello di rimunerazione per
la consegna di medicamenti a carico delle casse malati

Le modifiche d'ordinanza regolano la futura determinazione dei prezzi dei
medicamenti rimborsati dalle casse malati e la rimunerazione delle
prestazioni di consulenza dei professionisti autorizzati a consegnare questi
prodotti agli assicurati.

Separazione dei costi di fabbricazione/distribuzione e di
consegna/consulenza

Sistema attuale
  Nuovo sistema di rimunerazione

Confronto con i prezzi all'estero sulla base dei prezzi di vendita al
pubblico senza IVA

Prez-zo del-l'ES
Prestazioni specialistiche dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'art.
25 cpv. 2 lett. h LAMal

Prez-zo del-l'ES
Parte propria alla distribuzione
 Medicamenti soggetti a ricetta medica:
margine per imballaggio

Margine percentuale sul prezzo di fabbrica per la consegna

Prezzo di fabbrica per la consegna
Confronto con i prezzi all'estero sulla base dei prezzi di fabbrica per la
consegna

Solo i medicamenti figuranti nell'Elenco delle specialità (ES) sono a carico
delle casse malati. L'elenco indica anche il prezzo massimo rimborsato
dall'assicurazione sociale malattie.

Le prestazioni specialistiche (di consulenza) dei farmacisti e dei medici
dispensatori vengono separate dalla parte propria alla fabbricazione e alla
distribuzione e rimborsate secondo tariffe. Il margine di questi
professionisti è invece ridotto e deve coprire principalmente le spese
logistiche. La rimunerazione delle prestazioni di consulenza sarà stabilita
nel quadro di convenzioni tariffali tra assicuratori-malattie e fornitori di
prestazioni. Per i medici dispensatori le prestazioni inerenti la consegna
di medicamenti sono comprese nella tassa per il consulto medico nell'ambito
delle     tariffe per le singole prestazioni.

In futuro il confronto con i prezzi dei medicamenti a carico delle casse
malati praticati all'estero sarà effettuato sulla base dei prezzi di
fabbrica per la consegna invece che di quelli di vendita al pubblico. L'ES
continuerà invece a contenere i prezzi di vendita al pubblico. Per questo
motivo la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna e il prezzo
di vendita al pubblico, vale a dire la parte propria alla distribuzione,
deve essere valutata a livello statale. La parte propria alla distribuzione
può essere composta da due elementi: un margine percentuale del prezzo di
fabbrica per la consegna e un margine consistente in un importo forfetario
in franchi per imballaggio. Affinché non risulti troppo elevato in relazione
al prezzo di medicamenti poco costosi, il margine per imballaggio può essere
graduato secondo le categorie di prezzo. I margini possono essere calcolati
in modo diverso a seconda dei fornitori di prestazioni e delle categorie di
consegna. Per quanto riguarda la loro determinazione da parte dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, deve svilupparsi una prassi nella fase
introduttiva. Allo scopo si possono prendere in considerazione percentuali
ed importi già convenuti tra la Società svizzera dei farmacisti e il
Concordato degli assicuratori malattia svizzeri nell'ambito di una
convenzione tariffale.

Nessuna incidenza sui costi
Nell'assicurazione di base, i costi dei medicamenti non subiranno
complessivamente un aumento in seguito al nuovo modello di rimunerazione.
Dall'eliminazione di incentivi indesiderati nell'ambito della consegna dei
medicamenti ci si attende un effetto positivo sull'evoluzione dei costi dei
medicamenti nell'assicurazione malattie obbligatoria. Il nuovo sistema
comporterà tuttavia un trasferimento dei costi: aumenterà il prezzo dei
medicamenti poco costosi, mentre diminuirà quello dei medicamenti più cari.
Grazie alla possibilità di differenziare la parte propria alla distribuzione
in base all'ammontare del prezzo di fabbrica per la consegna, ai fornitori
di prestazioni e alla categoria di consegna, questo trasferimento dei costi
può essere comunque limitato.

Rimborso delle prestazioni di consulenza per tutti i medicamenti a carico
delle casse malati
Il margine per imballaggio può sì essere adeguato gradualmente al livello
del corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna, ma, sommato alla
rimunerazione della prestazione di consulenza, in relazione al prezzo
complessivo dell'ES risulta superiore per i medicamenti particolarmente
economici rispetto a quelli più cari. Per questo motivo nella procedura di
consultazione si proponeva di applicare il nuovo modello di rimunerazione
solo a una parte dei medicamenti ammessi nell'ES, ossia a quelli delle
categorie di consegna A (consegna da parte di farmacisti previa ricetta
medica non rinnovabile senza l'autorizzazione del medico) e B (consegna da
parte di farmacisti previa ricetta medica) e di mantenere le attuali
disposizioni per i medicamenti delle categorie C e D, a carico delle casse
malati, ma per i quali non è necessaria la ricetta medica, che
tendenzialmente sono prodotti piuttosto economici.

Conclusa la procedura di consultazione il Consiglio federale ha deciso che
le prestazioni di consulenza potranno essere rimborsate per tutti i
medicamenti a carico delle casse malati. Queste prestazioni svolgono un
ruolo importante anche per quanto riguarda i medicamenti a carico delle
casse malati  per i quali non è necessaria la ricetta medica. Prevedendo
solo un margine percentuale, ma non un margine per imballaggio, per i
medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie delle categorie di
consegna C e D, se ne impedisce un eccessivo rincaro. Inoltre, la loro
economicità è valutata prevalentemente in base a un confronto con i
medicamenti già ammessi nell'ES. Ciò è possibile in quanto nuovi prodotti
delle categorie C e D solo raramente contengono sostanze attive
completamente nuove dal punto di vista terapeutico, e quindi nella
stragrande maggioranza dei casi possono essere paragonati con prodotti
simili figuranti nell'ES.

Panoramica: le diverse categorie di medicamenti
Al momento dell'autorizzazione allo smercio, l'Ufficio intercantonale di
controllo dei medicamenti (UICM) attribuisce ogni medicamento a una
categoria di consegna:

A: consegna da parte delle farmacie previa ricetta medica non rinnovabile
senza l'autorizzazione del medico (senza un'autorizzazione formale del
medico il medicamento può essere consegnato in farmacia un'unica volta)
B: consegna da parte delle farmacie previa ricetta medica (si possono
prevedere anche consegne ripetute)
C: consegna da parte delle farmacie senza ricetta medica
D: consegna da parte delle farmacie e drogherie senza ricetta medica
E: consegna senza ricetta medica anche al di fuori di farmacie e drogherie

Questa classificazione dell'UICM non va confusa con l'ordinamento della
LAMal conformemente al quale l'assicurazione malattie obbligatoria rimborsa
solo i medicamenti prescritti da un medico, vale a dire che anche un
medicamento che può essere consegnato senza ricetta medica deve essere
prescritto da un medico per essere rimborsato dall'assicurazione di base. Un
medicamento acquistato senza prescrizione medica non è quindi assunto
dall'assicurazione di base.

Tutti i medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie obbligatoria sono
registrati in modo esaustivo nell'Elenco delle specialità (ES), che
attualmente contiene medicamenti delle categorie di vendita A, B, C e D, ma
nessuno della categoria E:

A: circa 950 medicamenti (15%)
B: " 4300 " (69%)
C: " 500 " (8%)
D: " 460 " (8%)
Totale circa 6210  medicamenti nell'ES (100%)

La nozione di "medicamento" si orienta sulle unità di imballaggio quali
unità di calcolo. Se la stessa sostanza attiva è presente sul mercato in
diverse forme di somministrazione, di dosaggio e di dimensioni
d'imballaggio, il prodotto viene calcolato rispettivamente più volte. Se ci
si basa solo sulle sostanze attive quali unità misurabili, nell'ES si
trovano circa 2500 "preparati".