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Ordinanza che istituisce misure contro i Talebani (Afganistan)

Berna, 2 ottobre 2000

Comunicato stampa

Ordinanza che istituisce misure contro i Talebani (Afganistan)

Il Consiglio federale ha deciso di applicare sanzioni contro i Talebani
(Afganistan) analoghe a quelle adottate il 15 ottobre 1999 dal Consiglio di
sicurezza ed entrate in  vigore dopo un mese. Tali misure (sanzioni
finanziarie contro i Talebani nonché embargo aereo) sono state decise dall'
ONU a seguito del rifiuto dei Talebani di consegnare Osama Bin Laden,
presunto organizzatore degli attentati in Kenya e in Tanzania nell'agosto
1998. Il Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha reso noto il 17
aprile 2000 un elenco di persone giuridiche, inclusa una persona fisica,
colpite dalle sanzioni finanziarie; elenco che funge da base per la stesura
dell'ordinanza.

Quest'ultima prevede il congelamento degli averi dei Talebani e un divieto
di trasferire loro i fondi o di metterli direttamente o indirettamente a
loro disposizione. Tale ordinanza prevede inoltre il divieto di sorvolo
dello spazio aereo svizzero agli aeromobili che appartengono o sono
equipaggiati o gestiti dai Talebani.

Infine il Consiglio federale vieta l'esportazione e la mediazione di
materiale bellico ai sensi della legge federale sul materiale bellico (LMB)
e della legge federale sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), in
conformità con la prassi usuale della Svizzera. Questo provvedimento
corrisponde agli embarghi sulle armi contro l'Afganistan decisi nel 1996
dall'ONU e dall'UE.

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
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