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Il Consiglio federale approva il messaggio sulla 2a revisione parziale della LAMal

Comunicato stampa 18 settembre 2000

Il Consiglio federale approva il messaggio sulla 2a revisione parziale della
LAMal

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla seconda revisione
parziale della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) incentrato sul
nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero. Di conseguenza, l'
assicurazione malattie sociale e i Cantoni dovranno assumersi ciascuno la
metà del rimborso delle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal in caso di
degenza ospedaliera. Questa regolamentazione sarà valida per gli ospedali
che si trovano nell'elenco ospedaliero del Cantone di domicilio dell'
assicurato e dovrà essere applicata a tutti gli assicurati,
indipendentemente dalla loro copertura assicurativa. Le riforme
comporteranno, a breve termine, costi supplementari considerevoli per i
Cantoni. A lungo termine ci si può invece attendere un effetto di
contenimento dei costi. Il Consiglio federale ha rinunciato alla proposta,
sottoposta quest'estate a una procedura di consultazione, di sopprimere l'
obbligo di contrarre tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni. Gli
assicuratori dovranno invece essere tenuti ad offrire in tutta la Svizzera
forme assicurative particolari con una scelta limitata dei fornitori di
prestazioni.

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) persegue i tre
obiettivi seguenti: colmare le lacune del catalogo delle prestazioni,
rafforzare la solidarietà tra gli assicurati e contenere i costi. Il primo
obiettivo, ossia quello di colmare le lacune del catalogo delle prestazioni,
è stato ampiamente raggiunto. L'obiettivo del rafforzamento della
solidarietà non ha per contro potuto essere raggiunto completamente:
riguardo all'assistenza ospedaliera la legge presupponeva che l'
assicurazione malattie dovesse assumere solo una parte dei costi e che i
Cantoni, essendo competenti per l'assistenza, avrebbero dovuto anch'essi
fornire un contributo finanziario. Tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore
della nuova legge i contributi cantonali al finanziamento ospedaliero hanno
continuato a diminuire. In questo modo si è indebolito un aspetto della
compensazione sociale del sistema. Anche l'obiettivo del contenimento dei
costi non ha potuto essere raggiunto nella misura auspicata: nel 1999 l'
aumento dei costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie ammontava ancora al 4,1 percento.

Nuova regolamentazione del finanziamento ospedaliero
Sin dall'entrata in vigore della legge vi è stato disaccordo tra i Cantoni e
gli assicuratori-malattie sui costi a carico dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie nell'ambito dei trattamenti ospedalieri
extracantonali prescritti da un medico. Nel dicembre del 1997 il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA) ha deciso in due sentenze di principio
che i Cantoni devono partecipare alla copertura dei costi delle degenze in
ospedali extracantonali pubblici o sovvenzionati con mezzi pubblici
indipendentemente dal reparto dove è avvenuto il ricovero.
Contemporaneamente il Tribunale ha deciso che nel caso di un ospedale non
sovvenzionato questo obbligo compensativo non è applicabile. Il TFA non si è
pronunciato sulla questione se i Cantoni debbano versare o meno contributi
per le cure di pazienti affiliati all'assicurazione complementare anche nel
caso di trattamenti intracantonali. Con la revisione parziale si dovrà dare
una soluzione duratura alle incertezze insorte dopo l'entrata in vigore
della nuova legge sull'assicurazione malattie e sostituire in modo duraturo
l'accordo raggiunto nel 1998 fra i cantoni e gli assicuratori malattie che
regola il finanziamento del soggiorno in ospedale per gli assicurati con
copertura semiprivata o privata. Questo accordo scade alla fine di quest'
anno. Il nuovo sistema di finanziamento impedirà che i costi siano
trasferiti ai partner, poiché l'assicurazione malattie sociale e i Cantoni
saranno subito interessati nella stessa misura a un controllo dei costi
delle cure ospedaliere.

Contenere i costi globali invece di trasferirli
La partecipazione dei Cantoni al finanziamento degli ospedali è in calo dall
'inizio degli anni '90. La parte finanziata dai Cantoni, pari nel 1991 al
35,5 percento, è diminuita nel 1998 al 29,7 percento. In questo modo, nel
1998 i poteri pubblici hanno risparmiato circa 1,4 miliardi di franchi sui
costi del finanziamento degli ospedali. Con la presente revisione parziale
si dovrà frenare questa lenta ritirata dei poteri pubblici dal finanziamento
degli ospedali al fine di evitare un ulteriore trasferimento dell'onere
finanziario all'assicurazione malattie ed il conseguente aumento dei premi
pro capite. Per questo motivo il Consiglio federale propone di introdurre un
sistema in cui il finanziamento incomba per metà ai Cantoni e per metà
all'assicurazione malattie. Non si dovrà più dare importanza al
trasferimento dei costi alle altre parti interessate, ma al contenimento dei
costi globali.

Finanziare le prestazioni invece di coprire i costi
Con la presente revisione parziale ci si dovrà allontanare completamente dal
principio della copertura dei costi e passare al finanziamento delle
prestazioni. La revisione parziale prevede che tutte le prestazioni fornite
in ospedale, vale a dire sia quelle ospedaliere che quelle semiospedaliere,
per la cui fornitura è necessaria un'infrastruttura ospedaliera, dovranno
essere sottoposte allo stesso regime di finanziamento. Contemporaneamente l'
obbligo di pianificare dei Cantoni dovrà essere esteso dal settore
ospedaliero a quello semiospedaliero. Il principio della copertura dei costi
d'esercizio computabili ripreso dalla previgente Legge federale sull'
assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI) è in contraddizione
con un sistema volto al contenimento dei costi - attualmente i deficit d'
esercizio complessivi degli ospedali pubblici sono perlopiù presi a carico
dai poteri pubblici. Queste condizioni quadro non incentivano a ragionare
secondo i principi dell'economia aziendale.

Soppressione dell'obbligo di contrarre
In seguito ad un intervento parlamentare il Consiglio federale ha messo in
consultazione una proposta inerente la soppressione dell'obbligo di
contrarre. Il modello prevedeva di esonerare gli assicuratori-malattie
dall'obbligo di lavorare con tutti i fornitori di prestazioni nel settore
ambulatoriale. Dalle prese di posizione è risultato chiaro che molti
partecipanti, pur favorevoli per principio a un rafforzamento del concetto
di concorrenza nella LAMal e quindi anche all'idea di una soppressione dell'
obbligo di contrarre, guardano tuttavia con scetticismo al modello proposto
o addirittura lo ritengono inadeguato e impraticabile. Comunque dalle prese
di posizione non è emerso un modello alternativo più accettabile. Il
Consiglio federale non intende quindi proporre il modello contrattuale
basato sulla concorrenza nel settore ambulatoriale nell'ambito di questa
revisione parziale. Il Consiglio federale propone tuttavia di sopprimere l'
obbligo di contrarre in ambito ambulatoriale per quei fornitori di
prestazione che hanno superato i 65 anni. Questa soppressione parziale è
motivata dal fatto che con il passare degli anni aumenta la probabilità che
un fornitore di prestazione non sia più al passo con lo sviluppo medico e
non possa quindi più garantire una qualità della prestazione ineccepibile.

Il Consiglio federale vede inoltre nel promovimento di forme assicurative
particolari, quali modelli del medico di famiglia o HMO, uno strumento per
contenere i costi. Esso, propone che gli assicuratori siano tenuti ad
offrire in tutta la Svizzera forme assicurative particolari con una scelta
limitata dei fornitori di prestazioni. In questo modo si garantisce che ogni
assicurato abbia la possibilità di scegliere un modello assicurativo di
questo tipo.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:  tel. 031 / 322 90 04
 Fritz Britt, vicedirettore
 Divisione principale assicurazione malattie e infortuni
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:   - compendio «Verschiebung der Finanzlasten» (in tedesco)
  - messaggio del Consiglio federale
  - Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Verschiebung der Finanzlasten

 Kantone KVG VVG/
private Vers.

Spitalkosten insgesamt 4'300 3'700 3'100

Lastenverschiebung
Beitrag an Investitionen -400 +400
Beitrag an teilstationäre Behandlung +250 -250
Beitrag an privat-/halbprivat Versicherte +1'200  -1'200
je hälftige Leistungsfinanzierung je nach Kanton