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Aumento del 2,5 percento delle rendite AVS/AI

Comunicato stampa  18 settembre 2000

Aumento del 2,5 percento delle rendite AVS/AI

Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all'evoluzione
dei prezzi e dei salari per il 1° gennaio 2001. Le rendite AVS/AI verranno
quindi aumentate del 2,5 percento e il relativo importo delle prestazioni
AVS/AI verrà adeguato di conseguenza. Anche gli importi destinati a coprire
il fabbisogno vitale nell'ambito del regime delle prestazioni complementari
subiranno modifiche. Sempre il 1° gennaio 2001 entreranno in vigore le
modifiche alle prestazioni decise con la 10a revisione AVS: l'età di
pensionamento delle donne verrà così aumentata da 62 a 63 anni e le rendite
per coniugi assegnate prima dell'entrata in vigore della 10a revisione AVS
(1.1.1997) nonché le rendite per le persone vedove o (in determinati casi)
divorziate verranno trasferite nel nuovo diritto.

Le rendite AVS/AI sono adeguate ogni due anni conformemente all'evoluzione
"dell'indice misto" corrispondente alla media aritmetica dell'indice dei
salari e di quello dei prezzi. L'ultimo adattamento delle rendite AVS/AI
risale al 1° gennaio 1999. In quell'anno l'indice dei prezzi è aumentato
dell'1,7 percento e quello dei salari dello 0,3 percento. L'evoluzione
dell'indice dei prezzi prevista fino a dicembre 2000 viene stimata al 2
percento e quella dell'indice dei salari all'1.5 percento l'anno. Questo
sviluppo implica un adattamento delle prestazioni AVS/AI del 2,5 percento.

La rendita minima di vecchiaia passerà da 1005 a 1030 franchi al mese,
quella massima da 2010 a 2060 franchi al mese, gli assegni per grandi
invalidi di grado esiguo da 201 a 206 franchi, quelli di grado medio da 503
a 515 franchi e quelli di grado elevato da 804 a 824 franchi al mese. L'
importo del sussidio d'assistenza per minorenni grandi invalidi rimane
invariato. Le prestazioni AVS/AI il cui importo è fissato in relazione alla
rendita minima di vecchiaia verranno aumentate di conseguenza.

Gli importi annui destinati a coprire il fabbisogno vitale nell'ambito del
regime delle prestazioni complementari aumenteranno ora da 16'460 a 16'880
franchi per le persone sole, da 24'690 a 25'320 franchi per le coppie ed da
8'630 a 8'850 franchi per gli orfani. L'importo dell'affitto preso in
considerazione per l'assegnazione di una prestazione complementare viene
aumentato e ammonterà quindi ogni anno a 13'200 franchi per una persona sola
e a 15'000 franchi per una coppia.

Costi dell'adeguamento delle prestazioni AVS/AI
L'adattamento delle prestazioni AVS/AI comporta un aumento dei costi di
circa 840 milioni di franchi l'anno di cui 166 a carico della Confederazione
e 43 a carico dei Cantoni.
L'adeguamento degli importi destinati a coprire il fabbisogno vitale delle
prestazioni complementari comporta costi supplementari per 26 milioni di
franchi di cui 5,75 a carico della Confederazione e 20,25 a carico dei
Cantoni.

Riassunto delle modifiche di prestazioni AVS introdotte dalla 10a revisione
in vigore dal 1° gennaio 2001

Aumento dell'età di pensionamento delle donne
Il 1° gennaio 2001 l'età di pensionamento delle donne passerà da 62 a 63
anni (da 63 a 64 anni nel 2005). Tuttavia le donne interessate da questa
misura potranno andare in pensione anticipatamente a 62 anni con un tasso
preferenziale di riduzione della rendita del 3,4% all'anno invece del
consueto 6,8%.

Rendite per coniugi e rendite per persone vedove o divorziate assegnate
prima del 1997
Le rendite per coniugi, le rendite per persone vedove e le rendite per
divorziati determinate sulla base dei redditi del marito e della moglie,
concesse prima del 1° gennaio 1997, sono sottoposte alle disposizioni
transitorie della 10a revisione AVS: il 1° gennaio 2001 le rendite per
coniugi AVS/AI verranno sostituite con due rendite individuali dello stesso
importo (splitting). Il totale delle due rendite non può comunque superare
il 150% della rendita massima.

Per quanto riguarda le rendite semplici AVS/AI versate a persone vedove o
divorziate, il passaggio dal vecchio al nuovo diritto non comporterà nessuna
riduzione delle prestazioni per i beneficiari. Anzi, le persone che non
percepiscono una rendita massima beneficeranno di regola di una rendita più
elevata. Visto che le casse di compensazione effettueranno d'ufficio il
trasferimento, quest'ultimo non deve essere richiesto espressamente. I costi
derivanti da questa transazione sono stimati a 400 milioni di franchi.

 DIPARTIMENTO FEDERALE  ELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni:  tel. 031/ 322 90 33
 Alfons Berger, vicedirettore
 Divisione AVS
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: ordinanze e commenti (AVS/PC/OAVS/OAI)
 Modifiche apportate alle rendite dell'AVS e dell'AI a decorrere dal 1°
gennaio 2001

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch