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Protezione delle derrate alimentari bio estesa ai prodotti di origine animale

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 23.8.2000

Protezione delle derrate alimentari bio estesa ai prodotti di origine
animale

Il Consiglio federale ha esteso il campo d'applicazione dell'ordinanza
sull'agricoltura biologica al settore degli animali da reddito e ai
prodotti di origine animale. In tal modo viene disciplinata
chiaramente anche la designazione di alimenti bio provenienti dalla
te-nuta di animali da reddito, ossia carne, latte, uova nonché le
derrate alimentari prodotte a partire da essi. Nel contempo, il
Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha emanato le disposizioni
tecniche d'esecuzione.
L'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti
vegetali e delle derrate ali-mentari biologici (ordinanza
sull'agricoltura biologica) è in vigore dal 1o gennaio 1998. In
pas-sato era applicabile soltanto ai prodotti di origine vegetale.
Essa è finalizzata a proteggere effi-cacemente i consumatori dagli
inganni attraverso la protezione della denominazione “biologico” o
“ecologico” e ad evitare la concorrenza sleale legata all'impiego di
tali denominazioni, nell'interesse dei contadini che praticano
l'agricoltura biologica.
Le principali condizioni poste alla tenuta biologica di animali sono
l'uscita regolare all'aperto e il foraggiamento conforme alle esigenze
della specie basato su alimenti bio per animali. Sono inoltre state
introdotte considerevoli limitazioni alla somministrazione di
medicamenti. Nell'ambito del controllo vengono poste esigenze
particolari alla rintracciabilità dei prodotti bio. Per quanto
concerne la trasformazione delle derrate alimentari, il DFE ha stilato
un elenco restrittivo degli additivi e delle sostanze ausiliarie per
la lavorazione autorizzati.
L'estensione al settore della tenuta di animali si rifà alle
prescrizioni europee emanate nell'estate 1999. Svizzera ed UE hanno
già trovato un accordo in merito all'equivalenza delle basi legali
comunitarie e svizzere. Ciò agevola considerevolmente il commercio
transfrontaliero di prodotti bio.
Oltre a chiarire le questioni inerenti alla tenuta di animali,
l'ordinanza precisa il divieto di impie-gare organismi geneticamente
modificati nonché prodotti da essi derivati e lo estende a tutti gli
ambiti della produzione e della lavorazione di prodotti bio. Sono
esclusi unicamente i medica-menti, come gli antibiotici, che in
determinati casi devono essere impiegati per evitare sofferenze agli
animali. Viene pure precisato che, decorso il termine transitorio
previsto, le marche esi-stenti contenenti i termini “biologico” o
“ecologico” devono adempiere le rispettive condizioni.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1o gennaio 2001. Per
singole esigenze che implicano adeguamenti considerevoli sono stati
fissati periodi transitori adeguati.

Renseignements:
Patrik Aebi, Capo della Sezione Promozione della qualità e delle
vendite, tel. 031-322 25 92