Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Collaborazione alla frontiera con la Francia

COMUNICATO STAMPA

Collaborazione alla frontiera con la Francia

Le formalità doganali saranno semplificate nel traffico di confine
neocastellano e vodese in direzione di Frasne (F). Il Consiglio federale
ha approvato  oggi due accordi con la Francia miranti ad adeguare e
ampliare gli accordi vigenti.

Gli accordi in parola sono degli accordi standard conclusi tra la
Svizzera e tutti i Paesi limitrofi. Con la Francia sono già stati
sottoscritti diversi accordi che si fondano sulla convenzione quadro del
28 settembre 1960. La collaborazione sotto forma di “uffici a controlli
nazionali abbinati“ persegue due obiettivi: da un canto, agevolare il
passaggio del confine ai viaggiatori nel senso che essi devono fermarsi
una sola volta oppure possono dichiarare già nel treno, durante la
corsa, delle merci soggette a tributi e, d'altro canto,  permettere agli
organi doganali di ridurre gli effettivi di personale presso i relativi
posti al fine di impiegare il personale così disponibile.

Negli uffici a controlli nazionali abbinati gli agenti dei due paesi si
assistono e si premuniscono vicendevolmente nell'ambito dell'adempimento
dei compiti pur svolgendo il loro rispettivo mandato.

Il primo dei due accordi approvati, ossia l'accordo del 4 dicembre 1969
tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a
controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio
francese, ha dovuto essere rielaborato, dato che dal 1° aprile 1992 il
traffico merci alla stazione di Pontarlier è stato soppresso.

Il secondo accordo è una modifica dell'accordo del 19 luglio 1967 tra la
Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a
controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli
in corso di viaggio sul percorso Frasne-Vallorbe-Losanna. In tale
accordo, ma anche in quello concernente la stazione di Pontarlier, è
stata inserita una nuova disposizione che permette agli agenti dei due
Stati di ricondurre oltre confine le persone arrestate o respinte,
giunte con l'ultimo treno, non più solamente per ferrovia. Il viaggio di
ritorno è autorizzato anche con i veicoli degli agenti degli Stati
contraenti, su un percorso autorizzato.

I nuovo accordi sono conformi agli accordi conclusi nel 1900 dall'UE
sull'agevolazione dei controlli e delle formalità nel traffico merci.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Daniel Etter, Servizio giuridico della Direzione generale delle dogane,
tel.031/322 68 15

18.9.2000