Collaborazione alla frontiera con la Francia
COMUNICATO STAMPA
Collaborazione alla frontiera con la Francia
Le formalità doganali saranno semplificate nel traffico di confine
neocastellano e vodese in direzione di Frasne (F). Il Consiglio federale
ha approvato oggi due accordi con la Francia miranti ad adeguare e
ampliare gli accordi vigenti.
Gli accordi in parola sono degli accordi standard conclusi tra la
Svizzera e tutti i Paesi limitrofi. Con la Francia sono già stati
sottoscritti diversi accordi che si fondano sulla convenzione quadro del
28 settembre 1960. La collaborazione sotto forma di “uffici a controlli
nazionali abbinati“ persegue due obiettivi: da un canto, agevolare il
passaggio del confine ai viaggiatori nel senso che essi devono fermarsi
una sola volta oppure possono dichiarare già nel treno, durante la
corsa, delle merci soggette a tributi e, d'altro canto, permettere agli
organi doganali di ridurre gli effettivi di personale presso i relativi
posti al fine di impiegare il personale così disponibile.
Negli uffici a controlli nazionali abbinati gli agenti dei due paesi si
assistono e si premuniscono vicendevolmente nell'ambito dell'adempimento
dei compiti pur svolgendo il loro rispettivo mandato.
Il primo dei due accordi approvati, ossia l'accordo del 4 dicembre 1969
tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a
controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio
francese, ha dovuto essere rielaborato, dato che dal 1° aprile 1992 il
traffico merci alla stazione di Pontarlier è stato soppresso.
Il secondo accordo è una modifica dell'accordo del 19 luglio 1967 tra la
Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a
controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli
in corso di viaggio sul percorso Frasne-Vallorbe-Losanna. In tale
accordo, ma anche in quello concernente la stazione di Pontarlier, è
stata inserita una nuova disposizione che permette agli agenti dei due
Stati di ricondurre oltre confine le persone arrestate o respinte,
giunte con l'ultimo treno, non più solamente per ferrovia. Il viaggio di
ritorno è autorizzato anche con i veicoli degli agenti degli Stati
contraenti, su un percorso autorizzato.
I nuovo accordi sono conformi agli accordi conclusi nel 1900 dall'UE
sull'agevolazione dei controlli e delle formalità nel traffico merci.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione
Informazioni:
Daniel Etter, Servizio giuridico della Direzione generale delle dogane,
tel.031/322 68 15
18.9.2000