Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Modifiche d'ordinanza nel quadro della prima revisione parziale della LAMal:

Comunicato stampa 14 luglio 2000

Modifiche d'ordinanza nel quadro della prima revisione parziale della LAMal:
limitazione temporanea delle autorizzazioni ai fornitori di prestazioni

In seguito alla prima revisione parziale della LAMal, che entrerà in vigore
il 1° gennaio 2001, il Dipartimento federale dell'interno ha inviato in
procedura di consultazione tre modifiche d'ordinanza. Le modifiche
riguardano in particolare la sospensione dell'obbligo assicurativo in caso
di servizio militare eccedente i 60 giorni e la limitazione delle
autorizzazioni ai fornitori di prestazioni per tre anni quale provvedimento
per contenere i costi nell'ambito ambulatoriale. La procedura di
consultazione si concluderà il 15 settembre 2000.

La prima revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie è stata
approvata dal Parlamento nel marzo scorso. Con questa revisione parziale il
Consiglio federale intendeva rafforzare la solidarietà e il contenimento dei
costi ed apportare modifiche mirate volte a correggere le lacune constatate
nella prassi dell'assicurazione malattie (p. es. facilitando il cambio di
assicuratore). Il Parlamento ha inoltre accolto una limitazione, della
durata di tre anni, delle autorizzazioni ai fornitori di prestazioni.
L'applicazione della modifica di legge rende necessaria una revisione
parziale delle ordinanze sull'assicurazione malattie (OAMal), sulla
compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) e sui sussidi
federali alla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Si tratta
sostanzialmente delle modifiche seguenti:

Obbligo assicurativo
? L'obbligo assicurativo viene soppresso per gli assicurati soggetti per più
di 60 giorni consecutivi all'assicurazione militare. Per essere esentati
dall'obbligo di versare premi gli assicurati devono certificare
all'assicuratore la durata effettiva, p. es., del servizio militare che
dovranno prestare. Se l'assicurato beneficia di sussidi per la riduzione dei
premi, i Cantoni possono provvedere a che questi, durante la sospensione
dell'obbligo assicurativo, non vengano versati.

Contenimento dei costi
? La limitazione delle autorizzazioni ai fornitori di prestazioni è una
componenete della doppia strategia richiesta dal Parlamento per contenere
più efficacemente i costi nel settore ambulatoriale.
Con la regolamentazione proposta si intende dare ai Cantoni la possibilità
di decidere della necessità o meno di una limitazione delle autorizzazioni a
fornitori di prestazioni o a categorie di fornitori di prestazioni (p. es.
medici specializzati) sulla base della densità dell'assistenza sul loro
territorio. Essendo la pubblica sanità essenzialmente di competenza
cantonale, il provvedimento proposto, analogamente alla pianificazione
ospedaliera, intende mettere i Cantoni nelle condizioni di poter coordinare
i fornitori di prestazioni ed ottimizzare l'impiego delle risorse allo scopo
di assistere al meglio la popolazione e contenere i costi. La limitazione
delle autorizzazioni ai fornitori di prestazioni nell'ambito ambulatoriale è
condizione necessaria, almeno a breve termine e per un periodo limitato, per
raggiungere questi obiettivi.
Questa limitazione appare necessaria non da ultimo in vista del possibile
aumento dei fornitori di prestazioni nel quadro dell'entrata in vigore
dell'accordo sulla libera circolazione tra l'UE ed i suoi Stati membri e la
Svizzera, soprattutto dal momento che con l'entrata in vigore dell'accordo
in linea di principio circa 2'300 medici provenienti da Paesi dell'UE e
attivi in Svizzera avrebbero la possibilità di aprire uno studio.

Riduzione dei premi
? Il Consiglio federale prevede di estendere il diritto alla riduzione dei
premi anche ad assicurati che pur non risiedendo in Svizzera, vi si
trattengono per diverso tempo (p. es. residenti temporanei o annuali). Le
regolamentazioni della riduzione dei premi per persone soggette all'obbligo
assicurativo in seguito agli accordi bilaterali saranno presentate in un
progetto a parte.

 DIPARTIMENTO FEDERALE
 DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: tel. 031/322 90 04
 Fritz Britt, vicedirettore
 Divisione principale assicurazione malattie
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: Rapporto sulla procedura di consultazione, modifiche d'ordinanza,
elenco dei destinatari della procedura di consultazione

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch