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Applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri

COMUNICATOSTAMPA

Applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) ha avviato la consultazione relativa alle diverse
ordinanze di applicazione dell'accordo con l'UE sui trasporti terrestri. Le
ordinanze disciplinano in particolare questioni inerenti i contingenti  per
camion di 40 tonnellate e le corse a vuoto o con carico leggero, i requisiti
minimi per l'ammissione alla professione di trasportatore su strada e le
norme tecniche e sociali per lo svolgimento di trasporti di merci pericolose
su strada. I cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate potranno
pronunciarsi sui progetti di ordinanza entro il 1° settembre.

Contingenti

L'accordo sui trasporti terrestri prevede per il periodo dal 2001 al 2004,
oltre all'innalzamento del limite di peso a 34 tonnellate, anche contingenti
per corse con camion di peso totale di 40 tonnellate. I trasportatori
comunitari e svizzeri potranno disporre per i primi due anni di un
contingente annuo di 300'000 autorizzazioni e per il secondo biennio di un
contingente annuo di 400'000 autorizzazioni.

L'ordinanza sui contingenti disciplina il rilascio delle suddette
autorizzazioni e le modalità di riscossione delle relative tasse. Le
autorizzazioni spettanti ai trasportatori svizzeri per le 40 tonnellate
saranno rilasciate per metà dalla Confederazione e per metà dai cantoni. La
prima sarà in particolare competente per le autorizzazioni per il trasporto
in transito e quello delle importazioni/esportazioni. I cantoni invece
rilasceranno le autorizzazioni per il trasporto interno ai camion
immatricolati sul loro territorio.

L'assegnazione delle autorizzazioni dipende dalla definizione delle corse
nel trasporto interno. Il progetto di ordinanza ne propone quattro varianti
diverse:

? un'autorizzazione per una corsa da A a B senza trasbordo in un giorno
determinato

? un'autorizzazione per più corse di andata e ritorno da A a B senza
trasbordo in un giorno determinato

? un numero x di autorizzazioni per una carta giornaliera (numero illimitato
di carte in tutta la Svizzera in un giorno determinato)

? un'autorizzazione per una carta giornaliera (numero illimitato di carte in
tutta la Svizzera in un giorno determinato)

Il costo legato all'attuazione (controllo e riscossione) è diverso a seconda
della variante.

Durante i dibattiti parlamentari sulla legge sul trasferimento del traffico
è stato deciso di subordinare i contingenti rilasciati dalla Confederazione
all'utilizzo dei trasporti ferroviari. Nella legge è stata quindi inserita
una clausola potestativa a questo fine. Per la sua attuazione vengono
proposte tre opzioni per le quali grande rilevanza è stata data alla
possibilità di attuazione. Esse vanno dalla totale subordinazione del
rilascio delle autorizzazioni all'uso del trasporto ferroviario fino alla
completa rinuncia a tale vincolo.

Poiché i contingenti costituiscono una soluzione valevole solo per un
periodo limitato, si è dovuto semplificare al massimo il metodo di
riscossione della relativa tassa. Fino a 34 tonnellate il calcolo del
tributo si basa sul sistema della tassa sul traffico pesante commisurata
alle prestazioni (TTPCP). Le tonnellate residue fino a 40 tonnellate saranno
soggette ad una tassa media supplementare (TMS) fissata in base alla
categoria di inquinamento dei veicoli e ai chilometri effettuati.

Oltre ai contingenti di 40 tonnellate è previsto fino al 2004 un contingente
annuo di 220'000 autorizzazioni per le corse a vuoto o con carichi leggeri
nell'ambito del transito attraverso le Alpi per i trasportatori dell'UE e di
22'000 autorizzazioni per i trasportatori svizzeri. La tassa si baserà su un
forfait già fissato nell'accordo sui trasporti terrestri. Il rilascio delle
autorizzazioni per le corse a vuoto o con carichi leggeri è di esclusiva
competenza della Confederazione.

Per le corse in transito e delle importazioni ed esportazioni saranno
competenti del rilascio delle autorizzazioni e della riscossione delle tasse
la Direzione generale delle dogane (DGD) e l'Ufficio federale delle strade
(USTRA). Quest'ultimo sarà anche competente per la riscossione della tassa
sulle corse del trasporto interno.

Accesso alla professione

Con l'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti terrestri le imprese di
trasporto svizzere dovranno essere titolari di un'abilitazione (licenza)
alla professione. L'ordinanza concernente l'accesso alla professione di
trasportatore su strada stabilisce i requisiti necessari per l'ottenimento
di tale licenza. Ecco i criteri determinanti:

- prova dell'onorabilità dell'impresa

- prova della capacità finanziaria e

- capacità professionale.

Le licenze saranno rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Norme tecniche e sociali

Con la presente ordinanza trovano applicazione a livello nazionale diverse
direttive UE. In particolare le disposizioni riguardano il trasporto di
merci pericolose, i requisiti minimi per i conducenti di veicoli adibiti al
trasporto su strada e determinati requisiti tecnici (pesi e controlli
periodici di camion e rimorchi).

Berna, 14 luglio 2000

DATEC Dipartimento federale  dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni: Ufficio federale dei trasporti, Comunicazione, tel. 031 322 36
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Allegati: testi delle ordinanze e spiegazioni