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Modalità d’attuazione dell’Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone

Il Consiglio federale manda l’ordinanza in consultazione

Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri (OLC). La consultazione si protrarrà sino a inizio settembre.

L’attuazione compete ai Cantoni

L’ordinanza disciplina l’attuazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE. Essa riprende la terminologia in uso nel nostro Paese. Infatti si tratta soprattutto di garantire la stessa interpretazione dell'Accordo da parte dei Cantoni e di conseguenza un’attuazione unitaria.

Entrata in vigore

La data dell’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non è ancora stata stabilita. La Svizzera si adopera per un’entrata in vigore il 1° gennaio 2001. Il momento dell’entrata in vigore dell’Accordo dipende però dalla ratifica negli Stati membri dell’UE.

Contingenti e periodi transitori

Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo saranno definiti contingenti destinati ai cittadini degli Stati membri dell’UE (15'000 dimoranti permanenti e 115'500 dimoranti temporanei). L’Accordo sulla libera circolazione concluso con l’UE sancisce un diritto al rilascio di permessi. Per i contingenti è previsto un periodo di transizione fino a cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Se un Cantone ha esaurito i contingenti a sua disposizione, non è tuttavia possibile negare l’entrata a un cittadino di uno Stato dell’UE fintantoché sono disponibili unità di contingente in un altro Cantone. L’OLC prevede la ripartizione tra i Cantoni dei contingenti previsti dall’Accordo nonché una riserva a disposizione della Confederazione quale compensazione tra i Cantoni. In caso di bisogno, la Confederazione può, d’intesa con i Cantoni, mettere tale riserva a disposizione di taluni di loro.

Berna, 13 luglio 2000

Altre informazioni:

Martin Hirsbrunner, Ufficio federale degli stranieri, 031 / 322 27 53

Martin Nyffenegger, Ufficio federale degli stranieri, 031 / 325 95 40