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Come regolare la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ("sharing")

Come regolare la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ("sharing")

Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione

Mercoledì, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in
merito all'avamprogetto di legge federale sulla ripartizione dei valori
patrimoniali confiscati. Il progetto di legge, che si basa essenzialmente su
proposte della commissione peritale "sharing", regola la ripartizione dei
valori patrimoniali confiscati tra Cantoni, Confederazione e Stati esteri.
Le regole intendono stabilire un'equità tra gli enti che hanno partecipato
alla procedura penale, promuovendo così la loro collaborazione e smorzando
conflitti di competenze.

Chiave di ripartizione fissa nell'ambito interstatale

L'avamprogetto di legge propone per la Svizzera una chiave di ripartizione
fissa e definita in precedenza applicabile a tutte le confische disposte in
base al diritto penale federale (tranne il diritto penale militare), nella
misura in cui la somma confiscata superi i 500'000 franchi. Secondo
l'avamprogetto in questione l'ente le cui autorità hanno svolto l'inchiesta
e pronunciato la confisca (Cantone o Confederazione) riceve 5/10 dei valori
confiscati. I Cantoni in cui si trovavano i valori patrimoniali confiscati
ricevono 2/10 dei valori, poiché hanno collaborato alla procedura penale e
hanno spesso condotto inchieste contro gli intermediari finanziari. La
Confederazione riceve, in tutti i casi, 3/10 per il sostegno generale che
apporta ai Cantoni (assistenza giudiziaria internazionale, uffici centrali
per la lotta contro il crimine organizzato, banche di dati). L'Ufficio
federale di polizia (UFP) è competente per la procedura di ripartizione. La
sua decisione può essere impugnata con ricorso al Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) e, in seguito, al Tribunale federale.

Accordi di ripartizione con gli Stati esteri

L'avamprogetto di legge autorizza le autorità svizzere a concludere accordi
di ripartizione con Stati esteri. Detti accordi devono prevedere, di norma,
una ripartizione in parti uguali dei valori confiscati tra gli Stati che
hanno partecipato al perseguimento penale. Spetta all'UFP concludere tali
accordi; occorre l'approvazione del DFGP qualora l'importo lordo dei valori
patrimoniali confiscati superi i dieci milioni di franchi. L'UFP deve
chiedere il consenso delle rispettive autorità cantonali e della
Confederazione qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare
i valori patrimoniali. I valori che spettano alla Svizzera saranno ripartiti
ulteriormente tra la Confederazione e i Cantoni secondo la chiave di
ripartizione anzidetta.

Nessun vincolo per la destinazione dei valori confiscati

A livello federale l'avamprogetto non prevede un'assegnazione speciale per i
valori patrimoniali confiscati (ad es. prevenzione nell'ambito degli
stupefacenti, aiuto allo sviluppo). I Cantoni, invece, sono liberi di
stabilire regole speciali per la loro quota come avviene ad esempio nei
Cantoni Vaud, Ginevra e Friburgo.

Berna, 10 luglio 2000

Altre informazioni:
Peter Müller, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/322 41 33

La documentazione relativa alla consultazione (avamprogetto e rapporto
esplicativo) è ottenibile su Internet all'indirizzo http://www.ofj.admin.ch
nella rubrica "novità" o sotto "sharing".