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Averi non rivendicati

Avviata la consultazione della legge federale sugli averi non rivendicati

Il Consiglio federale ha licenziato mercoledì l'avamprogetto di legge
federale sugli averi non rivendicati, incaricando nel contempo il
Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale di giustizia
e polizia dell'espletamento della relativa procedura di consultazione, che
si concluderà il 30 settembre 2000.

Obiettivi della legge

Vari interventi parlamentari degli Anni '90 avevano invitato il Consiglio
federale a ripensare il regime legale svizzero concernente gli averi non
rivendicati. Con il presente avamprogetto, il Consiglio federale esaudisce
tali richieste. La legge federale impone a banche e assicurazioni (attori
finanziari) di ricercare attivamente i loro clienti qualora non abbiano
notizie di questi ultimi da almeno otto anni. Se la ricerca non dà esito
positivo, trascorsi altri due anni il cliente va annunciato a una centrale
d'informazione che sarà istituita dal Consiglio federale. Tale centrale
fornirà informazioni alle persone che rendono verosimili i loro diritti su
un avere non rivendicato. Cinquanta anni dopo l'ultimo contatto con il
cliente e previa pubblicazione, gli averi non rivendicati sono devoluti alla
Confederazione. L'attore finanziario è in tal modo esonerato dagli obblighi
contrattuali nei confronti del cliente.

Evitare gli averi non rivendicati

L'avamprogetto impone inoltre agli attori finanziari l'adozione di misure
organizzative intese a evitare l'interruzione del contatto con il cliente o
a permettere un'agevole identificazione degli aventi diritto. In tale
contesto, esso fa ricorso a soluzioni previste anche dalle direttive
dell'Associazione svizzera dei banchieri relative alla gestione degli averi
senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche
svizzere.

L'avamprogetto non disciplina né l'investimento di averi non rivendicati, né
questioni di diritto processuale. Spetterà ancora al giudice stabilire,
secondo il principio del libero apprezzamento delle prove, se il cliente
abbia comprovato a sufficienza il suo diritto su un avere non rivendicato.

La legge federale proposta si applica anche agli averi affidati all'attore
finanziario prima della sua entrata in vigore e quindi, com'è probabile,
anche ad averi in suo possesso da anni o da decenni. Disposizioni
transitorie speciali garantiscono che in tali casi l'onere ingenerato dalla
ricerca degli aventi diritto rimanga entro limiti ragionevoli e che essa non
entri in competizione con le ricerche condotte nel contesto della
Commissione Volcker.
Berna, 5 luglio 2000

Altre informazioni:

Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 53 57
Jacqueline Künzi, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 322 60 96