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Esenzione dall'obbligo del visto

Esenzione dall'obbligo del visto per stranieri titolari di un visto di
Schengen o di un permesso di residenza

I cittadini provenienti da Stati del Medio Oriente e Tailandia muniti di un
visto Schengen possono entrare senza visto.

Il Consiglio federale ha deciso mercoledì di esentare dall'obbligo del visto
gli stranieri titolari di un passaporto e di un visto di Schengen validi.
Questi agevolamenti concernono i cittadini di Arabia Saudita, Bahrein,
Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar e Tailandia in possesso di un visto
di Schengen. Essi possono entrare in Svizzera per un soggiorno di 3 mesi. E'
possibile un soggiorno complessivo di 6 mesi annui.

Esentati dall'obbligo del visto gli stranieri in possesso di un permesso di
residenza

La decisione odierna del Consiglio federale consentirà inoltre agli
stranieri in possesso di un permesso di residenza rilasciato da uno Stato
membro dell'UE o dell'AELS, da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli
Stati Uniti d'America di entrare in Svizzera senza visto. Sono riconosciuti
unicamente i permessi di residenza debitamente protetti contro le
falsificazioni e che conferiscono un diritto di soggiorno durevole
(analogamente al permesso annuale o al permesso di domicilio svizzeri).

Proseguimento della politica del Consiglio federale in materia di visti

Questi agevolamenti tengono conto dei criteri fondamentali per la
definizione della politica in materia di visti sviluppati negli ultimi anni
dal Consiglio federale e da esso confermati nel contesto di diversi
interventi parlamentari. È il caso in particolare per i fattori relativi
alla migrazione e alla politica di sicurezza nonché l'obiettivo della
maggiore concordanza possibile tra la Svizzera e l'UE, risp. lo spazio di
Schengen, per quel che concerne la politica in materia di visti.

La soppressione dell'obbligo del visto sarà realizzata mediante una modifica
dell'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione
degli stranieri (OEnS), la quale entrerà in vigore il 1° agosto 2000.

Berna, 5 luglio 2000

Altre informazioni:
Peter Zimmermann, Ufficio federale degli stranieri, 031 / 325 95 39