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Legge sul commercio ambulante: il Consiglio federale approva il messaggio e lo sottopone al Parlamento

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 29.6.2000

Legge sul commercio ambulante: il Consiglio federale approva il
messaggio e lo sottopone al Parlamento

Durante la sua odierna seduta, il Consiglio federale ha approvato
all'attenzione del Parlamento il disegno e il messaggio concernenti
una nuova legge federale sul commercio ambulante.

La nuova legge unifica, a livello federale, il diritto del commercio
ambulante finora disciplinato su base cantonale eliminando la
frammentazione giuridica esistente in questo settore e sopprimendo le
tasse a volte elevate. Nel contempo tale legge integra quello che
resta della legge vigente in materia di viaggiatori di commercio,
ossia riprende una parte della regolamentazione dei viaggiatori al
minuto. Contrariamente al disegno messo in consultazione vengono
incluse tutte le forme di commercio ambulante di merci e servizi. Di
conseguenza viene attuata una liberalizzazione dell'esercizio
dell'attività del commercio ambulante valevole per tutta la Svizzera.
Inoltre, i requisiti unificati per l'accesso alla professione, nonché
le tasse unitarie creano le necessarie condizioni nell'ambito del
mercato interno per il commercio ambulante.

Nel complesso la nuova legge riduce la regolamentazione e diminuisce
gli oneri amministrativi e fiscali per più di 10'000 commercianti
ambulanti. Essa rende obsoleta la regolamentazione di 51 Cantoni e
abolisce la legge sui viaggiatori di commercio.

La legge comprende tutte le professioni che vengono esercitate in
maniera ambulante. Ciò riguarda sia i piccoli ambulanti che i
venditori di mercato, gli esercenti di punti vendita ambulanti, gli
esercenti di baracconi, i circhi, i venditori porta a porta, gli
artigiani ambulanti, ecc. Soltanto le collette pubbliche per scopi
caritatevoli e di utilità pubblica, nonché le aste pubbliche
volontarie rimangono di competenza della legislazione cantonale.

Come praticamente già avviene in tutti i Cantoni e nei Paesi vicini,
l'esercizio del commercio ambulante è sottoposto all'obbligo
d'autorizzazione, in particolare per motivi di sicurezza e di polizia
del commercio. Nel commercio ambulante la trasparenza è minore e
accertarsi dell'identità del venditore per le persone che vengono
visitate a casa è più difficile che nel caso degli esercizi
commerciali stabili dove il cliente si reca di propria iniziativa.
L'obbligo d'autorizzazione per i giostrai e i circhi deriva dal
potenziale di pericolo che presentano questi impianti.
L'autorizzazione viene rilasciata quando viene garantita la sicurezza
degli impianti e può essere dimostrata la stipulazione di una polizza
di assicurazione sulla responsabilità civile con copertura
sufficiente.

La vendita nei mercati, alle fiere e alle esposizioni è esente da
autorizzazioni, fatte salve naturalmente le regole locali in materia
di utilizzo del suolo pubblico. La legge prevede la possibilità di
autorizzazioni forfetarie, secondo cui le imprese sono direttamente
autorizzate a rilasciare ai propri dipendenti la tessera di
legittimazione, a patto che le stesse aziende garantiscano che questi
siano in regola con le condizioni stabilite dalla legge. Vengono
abolite le patenti cantonali il cui carattere era parzialmente
fiscale. Viene prelevata ancora unicamente una tassa per coprire le
spese legate all'autorizzazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA
Servizio stampa e dell'informazione

Renseignements:
Guido Sutter, seco, servizio giuridico , tel. 031 322 28 14, fax 031
324 09 56