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Imposizione dei redditi da interessi: parere del Consiglio federale

Imposizione dei redditi da interessi: parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati del Consiglio
straordinario dei ministri ECOFIN e del Consiglio europeo di Santa Maria
da Feira del 18/20 giugno 2000 sulla questione del trattamento fiscale
degli interessi. Al più tardi, a partire dal 2010 l'UE si prefigge
quindi di assicurare l'imposizione dei redditi da interessi attraverso
una procedura di notifica automatica. L'UE vuole approvare la prevista
direttiva entro la fine del 2002 non appena diversi Paesi terzi, fra cui
la Svizzera, avranno fornito sufficienti garanzie riguardo
all'attuazione di misure equivalenti. In tal modo l'UE ha fatto
dipendere la sua soluzione di questa problematica essenzialmente dalla
collaborazione di Paesi terzi.

In una prima valutazione il Consiglio federale ritiene che l'intesa
raggiunta dal Consiglio dei ministri sia di natura politica e la sua
concreta attuazione ancora aperta su punti essenziali. Questi riguardano
in particolare l'inclusione dei territori dipendenti o associati, la
strutturazione della procedura di notifica, l'ammontare dell'aliquota
dell'imposta alla fonte e la distribuzione delle entrate fiscali. Il
Consiglio federale constata pure che l'UE intende raggiungere soluzioni
"equivalenti" con Paesi terzi e riconosce di conseguenza che l'obiettivo
della tassazione effettiva dei redditi da interessi possa essere
raggiunto, con modelli coesistenti, in diversi modi.

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'UE secondo cui i redditi
dei capitali debbano essere adeguatamente tassati. Già da molti anni la
Svizzera conosce infatti un sistema dell'imposizione alla fonte (imposta
preventiva) che, unitamente ad un'imposizione moderata del reddito,
assicura una tassazione effettiva dei redditi di capitali e nel
contempo, grazie al segreto bancario, protegge la sfera privata del
cittadino. Il Consiglio federale ritiene che non sia nell'interesse
della Svizzera attirare nel nostro Paese operazioni volte ad eludere
un'eventuale nuova regolamentazione dell'UE. Qualora l'UE dovesse
raggiungere un'intesa sul contenuto concreto di una direttiva, la
Svizzera sarebbe disposta, pur sempre salvaguardando il suo segreto
bancario, a cercare vie che rendano il meno attraente possibile tali
elusioni. A completamento dell'imposta preventiva vi è in primo piano
l'esame di un'imposta sugli interessi da investimenti in capitale
stranieri basata sul luogo del pagamento. Per contro, la Svizzera non
ritiene praticabile la soluzione di una procedura di notifica
automatica.

La disponibilità della Svizzera a cercare soluzioni presuppone tuttavia
che il sistema introdotto dall'UE assicuri una tassazione effettiva e
vasta dei redditi da interessi di cittadini dell'UE. Tale sistema
dovrebbe perciò valere, oltre che per i Paesi membri dell'UE e i loro
territori annessi, anche per i centri finanziari più importanti fuori
dell'UE. Infine, per un giusto equilibrio, dovrebbero essere in pari
tempo risolte anche altre questioni pendenti che concernono le nostre
relazioni bilaterali con l'UE.

Il Consiglio federale effettuerà una nuova analisi della situazione non
appena il progetto di direttiva sarà stato riveduto. Nella sua
valutazione attribuirà la massima importanza a salvaguardare la
competitività internazionale della piazza finanziaria ed economica
svizzera.

Dipartimento federale delle
finanze                                                     28 giugno
2000