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Legislazione sulla pianificazione del territorio: apertura moderata delle zone agricole

COMUNICATO STAMPA

Legislazione sulla pianificazione del territorio: apertura moderata delle
zone agricole

In futuro sarà possibile, a determinate condizioni, sfruttare anche per
altri scopi gli edifici agricoli, che in seguito alle trasformazioni
strutturali, non sono più stati utilizzati. Il Consiglio federale ha deciso
di fare entrare in vigore il 1° settembre 2000 la modifica della legge sulla
pianificazione del territorio, approvata dal popolo svizzero il 7 febbraio
1999, e la nuova ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Dalla seconda guerra mondiale il numero di aziende agricole è diminuito del
cinquanta percento. Ogni anno oltre 2000 aziende cessano la loro attività.
Di conseguenza, un numero sempre maggiore di edifici non viene più
utilizzato a scopi agricoli. La nuova legge sulla pianificazione del
territorio permetterà in futuro di utilizzare tali immobili in modo
adeguato, contribuendo così all'insediamento delle zone rurali.

Per impedire che tale apertura delle zone agricole, voluta dal legislatore e
nell'interesse dell'agricoltura, comporti uno sviluppo selvaggio degli
insediamenti, danni irreversibili al paesaggio e una concorrenza alle
aziende nelle zone edificabili, il Consiglio federale ha fissato dei limiti
nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio. Esso stabilisce infatti
i criteri per l'"ampliamento interno" (ampliamento delle possibilità di
percepire un reddito supplementare per gli agricoltori), in particolare nell
'ambito della tenuta di animali. Il Consiglio federale ha soddisfatto
soltanto in parte le rivendicazioni del settore, riuscendo tuttavia in
questo modo a garantire anche in futuro il principio della separazione delle
zone coltivabili e non coltivabili, sancito nella Costituzione. Esso intende
in particolare impedire la creazione su tutto il territorio svizzero di
aziende con coltivazioni non dipendenti dal suolo.

La nuova legislazione sulla pianificazione del territorio agevola le
coltivazioni fuori suolo e le stalle da ingrasso per aumentare le risorse
degli agricoltori. Le aziende agricole non in grado di sopravvivere senza
reddito supplementare, vale a dire la maggior parte delle odierne aziende,
hanno la possibilità di esercitare negli edifici esistenti aziende non
agricole. Potranno, per esempio, aprire una piccola azienda di lavorazione
del legno o trasformare un edificio in piccoli appartamenti per agriturismo.
In futuro le fattorie potranno essere utilizzate  non solo per attività
agricole, ma anche a scopi abitativi.

Criteri per procedere ad ampliamenti interni

In futuro un ampliamento interno sarà autorizzato soltanto se un azienda non
è in grado di sopravvivere senza un reddito supplementare (art. 36 cpv. 1
OPT). L'azienda dovrà tuttavia adempiere una delle due seguenti condizioni:

- La quota del reddito supplementare non deve superare il 50 percento del
reddito globale. Secondo il Tribunale federale, tale quota è attualmente
pari al 30 percento.

- Un'azienda agricola può essere ampliata soltanto nella misura in cui
rimane in grado di produrre almeno il 70 percento del proprio fabbisogno di
mangime.

Il Consiglio federale ha emanato disposizioni precise anche per gli
ampliamenti interni nell'ambito dell'orticoltura e del giardinaggio
produttivo nelle zone agricole.

Esecuzione

Visto che l'esecuzione della complessa legislazione sulla pianificazione del
territorio sarà molto difficile, sono stati coinvolti sin dall'inizio nei
lavori di preparazione i Cantoni, le organizzazioni di protezione, le
associazioni di pianificazione e gli ambienti agricoli. La Confederazione
sosterrà in modo determinante i Cantoni nell'adempimento di questo difficile
compito. E' stata infatti attribuita particolare importanza all'elaborazione
di mirati strumenti di esecuzione, che saranno pubblicati entro la data dell
'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di pianificazione del
territorio.

Il Consiglio federale impegna l'Ufficio federale della pianificazione del
territorio a seguire l'esecuzione insieme ai Cantoni e ad esaminare
costantemente gli effetti delle nuove disposizioni. Se quest'ultime
dovessero rivelarsi troppo complicate da attuare oppure, come si teme,
dovessero ripercuotersi effettivamente in modo negativo sullo sviluppo
territoriale e sul paesaggio, occorrerà procedere al più presto alle
necessarie correzioni.

Berna, 28 giugno 2000

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Servizio stampa e d'informazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Servizio stampa e d'informazione

Informazioni:

Stephan Scheidegger, Caposezione Diritto, Ufficio federale della
pianificazione del territorio, tel. 031 / 322 40 65

Fitz Wegelin, Capo Pianificazione del territorio, Ufficio federale della
pianificazione del territorio, tel. 031 / 322 40 70

Allegato:

ordinanza sulla pianificazione del territorio