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Fondo di compensazione AVS: il patrimonio dovrà poter essere investito anche in azioni estere

Comunicato stampa 5 giugno 2000

Fondo di compensazione AVS: il patrimonio dovrà poter essere investito anche
in azioni estere

Il Consiglio federale sottopone al Parlamento una modifica della LAVS
secondo la quale il patrimonio AVS potrebbe essere investito anche in azioni
estere. Questo ampliamento delle possibilità d'investimento ha come
obiettivo una maggiore diversificazione e, a lungo termine, la realizzazione
di utili più elevati per il patrimonio AVS, in sintonia con quanto proposto
dal Consiglio federale nel messaggio sull'11a revisione dell'AVS.
Conformemente a una mozione parlamentare, la modifica di legge dovrà però
entrare in vigore già a partire dal 1°gennaio 2001 e viene di conseguenza
separata dal progetto di revisione dell'AVS.

Con l'ampliamento delle opportunità di investimento alle azione estere si
vogliono incrementare gli utili provenienti dal patrimonio AVS (fondo di
compensazione). Con investimenti differenziati a livello internazionale si
possono in generale ottenere, a parità di rischi, utili più elevati di
quelli realizzati investendo unicamente in azioni svizzere. L'apertura
corrisponde a grandi linee alle prescrizioni in materia d'investimenti degli
istituti di previdenza professionale, delle assicurazioni sulla vita e della
SUVA. Conformemente alle linee direttrici del Consiglio d'amministrazione
del fondo AVS relative alla politica d'ampliamento degli investimenti, circa
il 40 percento del patrimonio AVS dovrà essere gradualmente investito in
azioni, obbligazioni in valuta estera e fondi immobiliari. Sarà il Consiglio
d'amministrazione - che ne ha la competenza - a decidere quale debba essere
la quota da investire in azioni estere. Il 40 percento è la parte di
patrimonio che non serve né come riserva transitoria in caso di eccedenza
delle uscite né come riserva di compensazione.

L'ammontare delle entrate supplementari per l'AVS dovute all'ampliamento
delle opportunità di investimento dipenderà dalla strategia scelta dal fondo
AVS. L'utile supplementare non potrà tuttavia fornire che un piccolo
contributo all'equilibrio finanziario dell'AVS, cosicché l'insieme delle
misure proposte nell'11a revisione dell'AVS, ossia la riduzione delle uscite
nell'ambito delle prestazioni, l'incremento delle entrate nell'ambito dei
contributi e l'aumento graduale dell'imposta sul valore aggiunto, continua
ad essere necessario.

Fino al 1997, al fondo di compensazione dell'AVS era vietato investire i
propri mezzi in azioni o simili. Con la 10a revisione questo divieto è stato
parzialmente soppresso e si è permesso di investire, entro certi limiti,
mezzi appartenenti al fondo in azioni di imprese svizzere. La modifica di
legge ora proposta sopprime anche queste limitazioni.

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: Tel. 031 / 322 90 33
 Alfons Berger, vicedirettore
 capo della Divisione AVS/IPG/PC
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato: messaggio

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