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Aperta la consultazione concernente la legge sui disabili

Lunedì il Consiglio federale ha invitato Cantoni, partiti e organizzazioni interessate a esprimersi entro l'inizio di settembre 2000 sul progetto di legge federale sui disabili. Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 della Costituzione federale la legge deve prevedere provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. La legge sui disabili concreta tale mandato. Nel contempo essa costituisce un controproggetto indiretto all’iniziativa popolare "Parità di diritti per i disabili". Il Consiglio federale deve licenziare il pertinente messaggio all’attenzione del Parlamento entro la metà di dicembre 2000.

Cosa prevede la legge sui disabili?

Il Consiglio federale definisce nel suo progetto cosa si debba intendere per svantaggi esistenti nei confronti degli disabili secondo l'articolo 8 capoverso 4 Cost trattandosi dell'accesso a edifici, impianti e prestazioni aperti al pubblico. Spetterà ai legislatori cantonali (segnatamente al diritto in materia edilizia) conformare le rispettive legislazioni alle esigenze fissate dalla Costituzione. Per quanto riguarda l'accesso a edifici, impianti e prestazioni, il Consiglio federale presenta – in una variante - disposizioni che concedono ai disabili pretese deducibili in giudizio.
Nell'ambito dei trasporti pubblici, il Consiglio federale potrà in futuro emanare prescrizioni tecniche consone alle esigenze dei disabili concernenti la sistemazione di stazioni, fermate, veicoli e sistemi d'informazione.

Le organizzazioni d'aiuto ai disabili riconosciute sono legittimate a ricorrere nell'ambito di procedure importanti concernenti i trasporti pubblici, la radio e la televisione. La Confederazione è inoltre chiamata, in qualità di datore di lavoro, a dare l'esempio quando assume personale: a parità di qualifica dei candidati essa deve dare la priorità ai disabili rispetto ai candidati non-disabili fino a quando il numero degli impiegati disabili abbia raggiunto un rapporto adeguato con quello degli impiegati non-disabili.

La legge sui disabili autorizza la Confederazione ad attuare programmi volti all'integrazione dei disabili nonché campagne d'informazione.

Il progetto concreta infine la nozione di istruzione scolastica di base sufficiente garantita dall'articolo 19 Cost.: ai bambini e agli adolescenti audiolesi o non-vedenti è dispensato l'insegnamento rispettivamente del linguaggio gestuale e della scrittura braille.

Nel contempo l'assetto di alcune leggi speciali è reso più consono alle esigenze dei disabili (diritto fiscale, legge sulle telecomunicazioni, legge sulla radiotelevisione, ecc.); in questo modo si rende palese il nuovo spirito instauratosi nella relazione tra disabili e non-disabili.

Berna, 5 giugno 2000

Ulteriori informazioni:

Dieter Biedermann, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 47 50 (d)

Béatrice Aubert, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 69 (f)