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Modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 5.6.2000

Modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi

Il Consiglio federale ha varato una modifica dell'ordinanza sulle
sementi mediante la quale viene introdotto un limite di tolleranza
relativo alla presenza d'impurità di organismi geneti-camente
modificati (OGM) nelle sementi. Ciò consente di tenere conto del fatto
che vi è un rischio piccolo ma inevitabile che partite di sementi
convenzionali risultino contaminate da OGM.
A seguito della modifica dell'ordinanza sulle sementi, gli importatori
sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le
partite di sementi convenzionali non presentino impurità di OGM. E'
stato introdotto un limite di tolleranza dello 0,5 per cento a causa
di impurità inevitabili che possono essere riscontrate nonostante il
sistema di assicurazione della qualità prescritto. Le sementi
impiegate nel quadro della coltivazione di granturco, soia, colza e
barbabietole da zucchero vengono importate nella misura del 75 fino al
100 per cento.
La sicurezza dell'ambiente è assicurata dal fatto che la tolleranza è
applicabile soltanto per gli OGM la cui compatibilità con l'ambiente è
stata sperimentata in un Paese nel quale le condizio-ni ambientali e
le esigenze legali sono comparabili a quelle svizzere. Inoltre,
vengono tollerati soltanto gli OGM autorizzati in Svizzera come
derrate alimentari o alimenti per animali.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA
Servizio della stampa e dell'informazione

Renseignements:
Ufficio federale dell'agricoltura, Jacques Morel, Vicedirettore, tel.:
031 - 322 25 03
Olivier Félix, Divisione Mezzi di produzione, tel.: 031 - 322 25 86