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Rapporto del Consiglio federale sull’ammissibilità delle importazioni parallele di prodotti protetti dal diritto dei brevetti

 

Durante la sua seduta del 31 maggio 2000 il Consiglio federale ha adottato il rapporto "Importazioni parallele e diritto dei brevetti". Questo rapporto è stato redatto in risposta all’interrogazione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale che, in seguito alla decisione resa dal Tribunale federale il 7 dicembre 1999 in re Kodak SA c./ Jumbo-Markt AG, chiedeva al Consiglio federale di prendere posizione in merito alla situazione giuridica attualmente vigente. Nella "decisione Kodak" il Tribunale federale ha deciso che il titolare del brevetto poteva opporsi all’importazione parallela da parte di terzi dei suoi prodotti protetti dal diritto dei brevetti. A differenza della dottrina e della giurisprudenza tradizionale in materia di diritto dei brevetti, il Tribunale federale ha però posto dei limiti al principio dell’estinzione nazionale dichiarando che il diritto dei cartelli è applicabile al monopolio d’importazione conferito dal diritto dei brevetti. Da più parti tuttavia si levano voci che esigono una modifica del sistema ai sensi di un'estinzione internazionale che conduca all’ammissibilità delle importazioni parallele di prodotti protetti dal diritto dei brevetti.

Varianti di un disciplinamento giuridico

Il rapporto, che consta di 30 pagine circa, presenta e commenta, tra l’altro, le principali varianti relative a un disciplinamento giuridico della problematica "Importazioni parallele e diritto dei brevetti". Le opzioni esaminate vanno dallo statu quo a un’autorizzazione illimitata delle importazioni parallele. In tale contesto emerge che l’autorizzazione delle importazioni parallele e l’estinzione dei diritti legati al brevetto costituiscono una problematica complessa ed eterogenea. La risposta da fornire non riveste soltanto una notevole rilevanza in materia di diritto dei brevetti ma parimenti in materia di diritto della concorrenza e di polizia sanitaria nonché in materia di politica economica (estera), d’integrazione e d’innovazione. Occorre inoltre tenere conto del contesto internazionale e degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera.

Dal punto di vista della teoria economica l'ammissione di importazioni parallele in mercati non regolati può essere opportuna. Resta incerto se in tal modo i vantaggi dei prezzi, auspicati dai consumatori, potranno essere realizzati però anche a lungo termine in mercati disciplinati dallo Stato (ad es. per i farmaci). Invece di importazioni parallele si presentano a questo fine altri mezzi , quali ad esempio una limitazione, in base alla legislazione sui cartelli, delle restrizioni alla concorrenza – come rilevato dal Tribunale federale – o anche la possibilità di procedere a un riesame dei disciplinamenti relativi ai mercati ove i prezzi sono imposti dallo Stato. Parimenti nell'apprezzamento complessivo occorre includere l'importanza economica della tutela del brevetto. Il nostro è il Paese che ha al mondo la massima densità di brevetti e la tutela della proprietà intellettuale è d'importanza capitale per lo sviluppo economico a lungo termine della Svizzera. Del resto nessun Paese, tranne Hong Kong e l'Argentina, conosce come il nostro il principio dell’estinzione internazionale.

Conseguenze: Difesa dello statu quo nel diritto dei brevetti

In seguito a un’analisi approfondita e a una valutazione di tutti gli interessi in gioco, il Consiglio federale si dichiara favorevole al principio di un'estinzione nazionale del diritto dei brevetti, combinato con un correttivo del diritto dei cartelli. Esso raccomanda dunque di rinunciare – ma soltanto temporaneamente – a una revisione della legge sui brevetti quanto alla problematica dell’estinzione. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a procedere ancora nel corso della presente legislatura a uno studio approfondito della questione. I risultati di tale studio permetteranno affermazioni affidabili sulle conseguenze economiche di un mutamento di sistema in materia di estinzione del diritto dei brevetti per la Svizzera in quanto piazza di ricerca. Nel caso in cui il Parlamento ritenesse urgente intervenire a livello legislativo nell’ambito della presente problematica, il Consiglio federale darebbe la preferenza a una soluzione nel quadro del diritto dei cartelli, soluzione quest’ultima che impedirebbe d’opporsi in modo abusivo contro le importazioni parallele fondandosi sul diritto dei brevetti.

Berna, 31 maggio 2000

 

 

 

Ulteriori informazioni:

Felix Addor, Istituto federale della proprietà intellettuale, tel. 031 322 48 02

 

* Estinzione nazionale: il diritto di tutela nel Paese si estingue quando la prima messa in circolazione della merce da parte del titolare del brevetto (o con il suo assenso) avviene nel Paese. Se la merce è messa in circolazione soltanto all'estero

** Estinzione internazionale: il diritto di tutela si estingue nel Paese indifferentemente se la prima messa in circolazione da parte del titolare del brevetto (o col suo assenso) è avvenuta nel Paese o all'estero. In questo caso una merce brevettata nel Paese potrebbe essere importata in Svizzera anche contro la volontà del titolare del brevetto, non appena sarà messa in circolazione col suo assenso in un qualsiasi Paese terzo.