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Il Consiglio federale istituisce un sistema d'informazione basato su profili DNA

Mercoledì, il Consiglio federale ha deciso di istituire un sistema d'informazione nazionale per l'identificazione di persone mediante profili DNA. Il sistema d'informazione agevola l'operato dei Servizi d'identificazione della polizia ed entrerà in funzione in via sperimentale il 1° luglio 2000, in virtù di un'ordinanza la cui durata è limitata a quattro anni. Il Consiglio federale pone nel contempo in vigore il nuovo articolo 351octies CP, la base legale necessaria all'esercizio del sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). La base legale formale necessaria all'esercizio definitivo del sistema d'informazione basato su profili DNA andrà sottoposta quanto prima al vaglio del Parlamento.

 

A tutti i livelli, le autorità di perseguimento penale sono confrontate con forme moderne di criminalità contraddistinte da elevata mobilità, maggiore specializzazione, azione coordinata e impiego di strumenti tecnici. Per il perseguimento di tali forme di criminalità rivestono particolare importanza, tra l'altro, la celerità nell'identificare autori di reati o gruppi di autori, come pure l'individuazione delle connessioni e delle attività criminali che travalicano i confini cantonali e nazionali. La valutazione di indizi di ogni genere, anche di quelli biologici, fa parte di tali attività d'indagine.

 

Esperienze positive all'estero

Esperienze estere (Gran Bretagna, Stati Uniti, Olanda e Germania) hanno dimostrato che l'analisi e il raffronto di tracce biologiche permettono di conseguire maggiori e più celeri successi nel decifrare complesse fattispecie criminali, nel produrre le prove concernenti reati gravi e nel prevenire nuovi reati da parte di delinquenti seriali. L'identificazione mediante il profilo DNA si integra razionalmente, accrescendone l'efficacia, ai classici metodi di identificazione e di indagine, quali ad esempio le impronte digitali (con il relativo sistema d'identificazione delle impronte digitali, AFIS, già attivo).

Nell'ambito del perseguimento penale, il profilo DNA o cosiddetta "impronta genetica" rappresenta, in materia di rilevamento di tracce biologiche, una possibilità supplementare di identificare autori di reati o di scagionare autori presunti. Il profilo DNA accresce inoltre il valore probante delle varie indagini rispetto ai test sierologici tradizionali.

Nell'ambito del procedimento penale, l'impronta genetica è divenuta un importante mezzo di prova in quanto grazie ad essa le tracce rinvenute sul luogo del delitto possono essere ascritte all'autore presunto mediante il raffronto con il profilo DNA di quest'ultimo.

 

 

Vantaggi di una banca dati nazionale di profili DNA

L'allestimento dei profili DNA e il raffronto degli stessi su scala nazionale, nell'ambito del sistema d'informazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi seguenti:

  • lo sfruttamento di un metodo di provata efficacia atto a identificare celermente persone sospette;
  • la valutazione sistematica di tracce biologiche e il raffronto sistematico di persone identificate con le tracce rilevate;
  • l'individuazione di connessioni, di gruppi di autori organizzati nonché di autori seriali e recidivi;
  • un perseguimento penale più efficace ed economico.

In sede di procedimento penale, il profilo DNA o "impronta genetica" costituisce inoltre un importante mezzo di prova poiché permette di attribuire al presunto autore tracce rinvenute sul luogo del delitto.

 

La messa in funzione del sistema d'informazione è urgente

Sulla base del rapporto di una commissione peritale, DFGP e Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) hanno convenuto l'urgenza dell'entrata in funzione di un sistema d'informazione federale basato su profili DNA, poiché soltanto in tal modo è possibile prevenire l'istituzione di sistemi distinti da parte dei Cantoni. Sulla base dell'articolo 351septies del Codice penale (CP, RS 311.0), il sistema opererà pertanto a titolo sperimentale per una durata di quattro anni. In seno alla commissione peritale, l'Incaricato federale della protezione dei dati aveva dato il suo assenso alla fase sperimentale fondata sull'articolo 351septies CP e sulla relativa ordinanza.

Celere elaborazione di una base legale definitiva

La rilevanza politica del sistema d'informazione basato su profili DNA raccomanda tuttavia che l'esercizio di quest'ultimo divenga definitivo soltanto una volta che il legislatore federale avrà specificato la base legale vigente di cui all'articolo 351septies CP. Il Consiglio federale sottoporrà il più presto possibile al Parlamento la base legale formale, consistente in una legge federale sugli esami genetici umani in ambito penale.

La protezione dei dati è garantita

I profili DNA e gli altri dati personali (informazioni biografiche incluse) sono trattati in sistemi d'informazione fisicamente distinti. Il collegamento è stabilito mediante numeri di controllo dai Servizi AFIS, i quali sono responsabili della gestione dell'intero sistema. Il trattamento degli altri dati personali da parte dei Servizi AFIS all'interno del sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell'Ufficio federale di polizia necessita di una base legale formale. A tal fine, il Consiglio federale porrà in vigore, il 1° luglio 2000, anche il nuovo articolo 351octies CP (FF 1999 4421; il termine di referendum è decorso inutilizzato il 7 ottobre 1999).

Berna, 31 maggio 2000

 

Altre informazioni: Martin Keller, vicedirettore, SG DFGP, tel. 031 324 48 20