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Commercio nel campo turistico con diritto di domicilio temporaneo

 

Mercoledì il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul commercio nel campo turistico con diritto di domicilio temporaneo. Tale rapporto fa riferimento al postulato del consigliere agli Stati Bruno Frick che alla fine del 1998 chiedeva al Consiglio federale se erano praticati abusi in tal senso e in se il legislatore prevedeva un modo per punirli.

Nel rapporto il Consiglio federale indica che il commercio nel campo turistico con diritto di domicilio – si parla anche di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili o di "Time Sharing" – ha trovato solo una diffusione minima. Le più conosciute sono le società che – invece di erogare dividendi – conferiscono il diritto di trascorrere le vacanze negli immobili che appartengono loro.

Il Consiglio federale non può confermare il rimprovero espresso più volte dai media secondo cui questa forma di godimento di fondi causerebbe spesso problemi e scontri di natura giuridica. Fintantoché (anche) su questo mercato agiscono persone poco oneste, il Consiglio federale è del parere che occorrerà farvi fronte applicando i mezzi attuali del diritto penale nonché la legge federale contro la concorrenza sleale.

Inoltre, nel suo rapporto il Consiglio federale rifiuta di trasporre al diritto svizzero la direttiva europea concernente l'acquisto di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili. Ribadisce così la sua politica confermata dal Parlamento di applicare in modo autonomo il diritto europeo di protezione dei consumatori solamente in caso di bisogno provato di normativa. Ciò non esclude che lo Svizzero che acquista nell'Unione europea diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili possa fare appello a detta direttiva. In questo caso all'acquirente è concesso in particolare un diritto di recesso di dieci giorni.

Berna, 31 maggio 2000

Altre informazioni:

Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 53 57