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Lotta più efficace contro l'abuso sessuale di fanciulli/modifica del Codice penale

Modifica del Codice penale svizzero per una lotta più efficace contro
l'abuso sessuale di fanciulli

Il Consiglio federale ha licenziato oggi il messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati
contro l'integrità sessuale / prescrizione in caso di reati sessuali
commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura).

1. Per atti sessuali gravi commessi su persone di meno di 16 anni, la
prescrizione deve decorrere dal giorno in cui la vittima ha compiuto il
diciottesimo anno d'età.

La revisione intende evitare che i reati sessuali gravi commessi su persone
di meno di sedici anni - ai quali oggi si applica il termine di prescrizione
di dieci anni - siano già caduti in prescrizione quando le vittime di abusi
sessuali sono in grado di parlarne e di sporgere denuncia. Le conoscenze
della psicologia dello sviluppo mostrano che spesso le persone che hanno
subito abusi sessuali durante l'età infantile sono in grado di parlare della
consumazione del reato solamente in età adulta e solo allora possono
superare le esperienze vissute. È quanto si riscontra in particolare se gli
abusi sessuali sono avvenuti all'interno della famiglia dove la pressione
sociale per mantenere segreto l'accaduto è molto forte.

Sono considerati reati sessuali gravi commessi su fanciulli i seguenti reati
del Codice penale svizzero (CP): atti sessuali con fanciulli, coazione
sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere, promovimento della prostituzione e
tratta di esseri umani. Una rispettiva disposizione dovrebbe essere
applicabile anche per l'incesto nei casi di persone con meno di sedici anni.

2. Per inasprire la lotta contro la pornografia infantile e la
rappresentazione di atti di violenza sessuale occorre punire anche chi si
procura o possiede tali prodotti.

Giusta l'articolo 197 n. 3 CP, l'acquisto e il possesso di pornografia dura
non sono finora punibili. La proposta di introdurre la punibilità del
possesso delle forme più gravi di pornografia dura è motivata dal fatto che
anche il consumatore che acquista tali prodotti ne stimola la domanda e in
tal modo è corresponsabile della fabbricazione di pornografia dura.

In futuro sarà punibile chi si procura o possiede pornografia dura. ll
consumo in quanto tale continua però a non essere considerato punibile.

È punibile anche il possesso di rappresentazioni virtuali di pornografia, in
quanto il contenuto illegale in merito non è notevolmente inferiore, poiché
non è detto che sia sempre possibile stabilire senza alcun problema se una
rappresentazione riproduce un evento reale o è di carattere meramente
virtuale.

Anche le rappresentazioni di atti di violenza che esulano dalla sfera
sessuale devono essere comprese nella presente revisione. Se in avvenire la
pornografia dura va punita, lo devono essere anche le rappresentazioni di
atti di violenza perché offendono altrettanto gravemente la dignità umana.

Tale affermazione non vale invece per atti sessuali con animali e con
escrementi umani - che pur rientrano nella pornografia dura - e pertanto il
possesso di tale pornografia non sarà punito nemmeno in futuro.

Berna, 10 maggio 2000

Altre informazioni:

Peter Müller, vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia (tel. 031/322
41 33); o Ufficio federale di giustizia (tel. 031/322 41 07; fax 031/312 14
07).