Quote cantonali 2000-2003 destinate al traffico regionale
COMUNICATO STAMPA
Quote cantonali 2000-2003 destinate al traffico regionale
Il Consiglio federale ha ridefinito le quote dei Cantoni ai costi del
traffico regionale per il periodo 2000 - 2003. I Cantoni hanno avuto la
possibilità di esprimersi sulle nuove quote nel corso di una
consultazione. Visto che nessun Cantone ha presentato ricorso, la relativa
ordinanza modificata può entrare in vigore retroattivamente al 1° marzo
2000.
Le quote dei Cantoni all'indennizzo dei costi non coperti del traffico
regionale per gli anni dell'orario ufficiale 2000/01 - 2003 sono già state
fissate il 23 aprile e l'11 agosto 1999. Nel frattempo, il Consiglio
federale ha ricalcolato la capacità finanziaria dei Cantoni e, di
conseguenza, è stato possibile determinare anche le quote cantonali ai
contributi d'investimento. Per tali calcoli, oltre alla capacità
finanziaria, è stata considerata anche la lunghezza della rete ferroviaria
nei singoli Cantoni.
Secondo l'articolo 56 della legge federale sulle ferrovie (Lferr) la
Confederazione può versare contributi a sostegno dei Cantoni per
ottimizzare l'esercizio ferroviario, vale a dire, ad esempio, per
l'acquisto di nuovi veicoli, la costruzione di stazioni ferroviarie o la
posa di nuovi binari.
Le quote 2000/01 - 2003 per i singoli Cantoni:
cantone Partecipazione cantonale (ai contributi d'investimento) in
% Cantone Partecipazione cantonale (ai contributi d'investimento) in %
2000 - 2003 2000 - 2003
ZH 90 SH 84
BE 58 AR 28
LU 75 AI 22
UR 52 SG 73
SZ 66 GR 18
OW 53 AG 80
NW 63 TG 68
GL 69 TI 71
ZG 95 VD 65
FR 55 VS 45
SO 75 NE 62
BS 95 GE 91
BL 79 JU 41
Berna, 5 aprile 2000
ATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e
delle Comunicazioni
Servizio stampa
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