La corruzione di agenti stranieri è punibile
La corruzione di agenti stranieri è punibile
Le disposizioni penali più severe contro la corruzione entrano in vigore il
1°maggio 2000
Il diritto penale in materia di corruzione, licenziato dalle Camere federali
durante la scorsa sessione invernale, entra in vigore il 1° maggio 2000.
Diventa così punibile la corruzione di agenti stranieri. Oltre a questa
fattispecie la revisione colma altre lacune esistenti nel vigente diritto
penale: la corruzione di agenti svizzeri è punita in modo più severo e
sottoposta a un termine di prescrizione più lungo. Punibili sono anche la
concessione e l'accettazione di profitti in vista dell'adempimento delle
funzioni di servizio. In questo modo è possibile combattere già sul nascere
i rapporti corruttivi.
Adesione della Svizzera alla Convenzione dell'OCSE
Con l'introduzione della nuova norma penale sulla corruzione di agenti
stranieri, la Svizzera può parimenti eseguire l'adesione - decisa anch'essa
nella scorsa sessione invernale - alla Convenzione dell'OCSE sulla lotta
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali. Detta Convenzione, conclusa e firmata alla fine del 1997 da
parte di 34 Stati, rappresenta uno strumento centrale per una lotta più
efficiente contro la corruzione internazionale. Nel frattempo è stata
ratificata da 20 Stati. Aderendovi, la Svizzera si assume la sua
responsabilità nella lotta contro la corruzione transfrontaliera.
Berna, 29 marzo 2000
Altre informazioni:
Ernst Gnägi, Ufficio federale di giustizia, Sezione diritto penale, Parte
Generale, tel. 031/322 40 81